Art. 36 Sicurezza e interoperabilita' delle comunicazioni e dei dati 1. Tutte le comunicazioni elettroniche previste dal presente decreto sono effettuate utilizzando mezzi sicuri. I protocolli di sicurezza e le norme di connettivita' applicabili si basano su standard aperti non proprietari. Tali standard sono stabiliti: a) dall'emittente di identificativi per le comunicazioni tra l'emittente di identificativi e gli operatori economici che si registrano presso l'emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci; b) dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra i repertori primari e i fabbricanti o gli importatori; c) dal fornitore del repertorio secondario per le comunicazioni tra il repertorio secondario e il router e: i) gli emittenti di identificativi; ii) i repertori primari; e iii) gli operatori economici che utilizzano il router, vale a dire gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori. 2. I fornitori dei repertori primari e secondario sono responsabili della sicurezza e dell'integrita' dei dati archiviati. La portabilita' dei dati e' garantita in conformita' al dizionario dei dati comune di cui all'art. 28. 3. Per tutti i trasferimenti di dati, il mittente e' responsabile della completezza dei dati trasferiti. Affinche' la parte mittente possa conformarsi a tale obbligo, la parte ricevente conferma il ricevimento dei dati trasferiti aggiungendo un valore di controllo degli effettivi dati trasmessi o qualsiasi altro meccanismo che consenta di convalidare l'integrita' della trasmissione, in particolare la sua completezza.