Art. 36 
 
    Sicurezza e interoperabilita' delle comunicazioni e dei dati 
 
  1.   Tutte   le    comunicazioni    elettroniche    previste    dal
presente decreto  sono  effettuate  utilizzando   mezzi   sicuri.   I
protocolli di sicurezza e le norme di  connettivita'  applicabili  si
basano  su  standard  aperti  non  proprietari.  Tali  standard  sono
stabiliti: 
    a) dall'emittente di  identificativi  per  le  comunicazioni  tra
l'emittente di  identificativi  e  gli  operatori  economici  che  si
registrano  presso  l'emittente  di   identificativi   o   richiedono
identificativi univoci; 
    b) dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra  i
repertori primari e i fabbricanti o gli importatori; 
    c) dal fornitore del repertorio secondario per  le  comunicazioni
tra il repertorio secondario e il router e: 
      i) gli emittenti di identificativi; 
      ii) i repertori primari; e 
      iii) gli operatori economici che utilizzano il router,  vale  a
dire  gli  operatori  economici  diversi  dai  fabbricanti  e   dagli
importatori. 
  2. I fornitori dei repertori primari e secondario sono responsabili
della  sicurezza  e   dell'integrita'   dei   dati   archiviati.   La
portabilita' dei dati e' garantita in conformita' al  dizionario  dei
dati comune di cui all'art. 28. 
  3. Per tutti i trasferimenti di dati, il mittente  e'  responsabile
della completezza dei dati trasferiti. Affinche'  la  parte  mittente
possa conformarsi a tale obbligo,  la  parte  ricevente  conferma  il
ricevimento dei dati trasferiti aggiungendo un  valore  di  controllo
degli effettivi dati  trasmessi  o  qualsiasi  altro  meccanismo  che
consenta  di  convalidare   l'integrita'   della   trasmissione,   in
particolare la sua completezza.