Art. 36 
 
 
Eredita' giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva 
 
    1. Nel caso previsto dall'articolo  528  del  codice  civile,  la
procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredita'  giacente
e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti
dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642  dello  stesso
codice. 
 
          Note all'art. 36: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 528, 641e 642  del
          codice civile 
              "Art. 528. Nomina del curatore. 
              Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e'
          nel  possesso  di  beni   ereditari,   il   tribunale   del
          circondario in cui si e' aperta la successione, su  istanza
          delle persone interessate  o  anche  d'ufficio,  nomina  un
          curatore dell'eredita'. 
              Il  decreto  di  nomina  del  curatore,  a   cura   del
          cancelliere, e' pubblicato per estratto  nel  foglio  degli
          annunzi legali della  provincia  e  iscritto  nel  registro
          delle successioni." 
              "Art.  641.  Amministrazione  in  caso  di   condizione
          sospensiva o di mancata prestazione di garanzia. 
              Qualora  l'erede   sia   istituito   sotto   condizione
          sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non
          e'  certo  che  non  si  puo'  piu'  verificare,  e'   dato
          all'eredita' un amministratore. 
              Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il
          legatario non adempie l'obbligo  di  prestare  la  garanzia
          prevista dai due articoli precedenti. 
              Art. 642. Persone a cui spetta l'amministrazione. 
              L'amministrazione spetta alla persona a cui  favore  e'
          stata disposta la sostituzione,  ovvero  al  coerede  o  ai
          coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale  vi  e'  il
          diritto di accrescimento. 
              Se non e'  prevista  la  sostituzione  o  non  vi  sono
          coeredi a favore  dei  quali  abbia  luogo  il  diritto  di
          accrescimento, l'amministrazione spetta al  presunto  erede
          legittimo. 
              In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono
          giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.".