Art. 36 
 
          Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle
seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione
civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano
succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»; 
    b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato
con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai
sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119»; 
    e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
sono sostituiti dai seguenti: 
      «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo
decreto e' istituita e  disciplinata  una  Commissione  tecnica  per:
l'esame e l'ammissione  delle  domande  all'indennizzo  del  FIR;  la
verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del
nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le
suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva
tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza
dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto
indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze
presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo
non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto
procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La
citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei
requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli
emolumenti da attribuire ai  medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della
dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai
componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto
limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo,
corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
    f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
      «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle
funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  dei
principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a  capitale
interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello  Stato  esercita
un controllo analogo a quello esercitato  su  propri  servizi  e  che
svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette
attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR  non  oltre
il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.»; 
    g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
      «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti
con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.»; 
    h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
      «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione
da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare
determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori
persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni
subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del
provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero
i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da
unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro
il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a
seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti  condizioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del
risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro;  b)  ammontare  del
reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018.
Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla  suddetta  lettera  a)
risulta dal patrimonio  mobiliare  posseduto  al  31  dicembre  2018,
esclusi gli strumenti finanziari  di  cui  al  comma  494,  calcolato
secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  Direzione  generale   per
l'inclusione e le politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze  del  13
aprile 2017,  n.  138,  recante  approvazione  del  modello  tipo  di
dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative
istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre
2013, n. 159. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita'
di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. 
      502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di
proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a),
puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.».