(Convenzione-art. 36)
 
  Articolo 36 - Clausola federale 
 
  1	Uno Stato federale puo' riservarsi  il  diritto  di  onorare  gli
impegni derivanti dai capi II, IV, V e VI della presente  Convenzione
nella misura in cui siano compatibili con i principi fondamentali che
regolano i rapporti tra il  proprio  governo  centrale  e  gli  Stati
membri o altre entita' territoriali simili, a condizione che esso sia
in grado di cooperare come stabilito ai capi III e VII. 
  2	Quando esprime a  riserva  di  cui  al  paragrafo  1,  uno  Stato
federale non puo' applicare i termini di tale riserva per escludere o
diminuire sostanzialmente i propri obblighi di adottare le misure  di
cui ai capi III e VII. In ogni caso, esso deve dotarsi di  estese  ed
efficaci capacita' di applicazione della  normativa  in  relazione  a
tali misure. 
  3	Con riguardo alle  disposizioni  di  questa  Convenzione  la  cui
applicazione e' competenza di ciascuno Stato membro o  altra  entita'
territoriale simile che  in  base  al  sistema  costituzionale  della
federazione non siano obbligati ad adottare  misure  legislative,  il
governo federale informa le autorita' competenti di tali Stati  delle
suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e incoraggiandoli
ad assumere iniziative adeguate per darvi esecuzione.