Art. 36 Soprintendenze archivistiche e bibliografiche 1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato operanti nel territorio di competenza. Esse provvedono altresi' alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Assicurano altresi' il coordinamento delle attivita' svolte dagli archivi di Stato anche ai fini della pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna. 2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico: a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle Direzioni generali, attivita' di tutela dei beni librari e archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati; b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarita' e di pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del Codice; c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato; d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli archivi di Stato competenti, al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice; e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente; f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della Direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali; g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice; h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione; i) organizza e svolge attivita' di formazione degli addetti agli archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici; l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attivita' di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi; m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e delle biblioteche sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla Direzione generale, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione. 3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino-Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici. 4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento, il patrimonio archivistico, il patrimonio bibliografico.
Note all'art. 36: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. - Si riporta il testo degli articoli 10, comma 4, 43, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 10 (Beni culturali). - (Omissis). 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. ». «Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'art. 29. 1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'art. 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Per gli articoli 48, 70, 95, 98 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. - Per l'art. 66 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.