Art. 36 
 
Modifiche all'articolo 75 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza  dei
  termini per l'impugnazione 
 
  1. All'articolo 75, comma 3, del codice della  giustizia  contabile
le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole
«su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o  del  terzo  che,
venuto  a  conoscenza  del  provvedimento  cautelare  in  un  momento
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1,
assume di esserne pregiudicato». 
 
          Note all'art. 36: 
 
              - Si riporta l'articolo 75 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa  e
          durante la pendenza dei termini per l'impugnazione).  -  1.
          Il   sequestro   conservativo   puo'    essere    richiesto
          contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso  di
          causa, con separato ricorso, al  presidente  della  sezione
          che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini
          per l'impugnazione, la domanda  si  propone  al  presidente
          della sezione che ha pronunciato la sentenza. 
                2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4. 
                3. Salvo che sia stato proposto  reclamo,  nel  corso
          del giudizio il collegio puo', su istanza di  parte  o  del
          terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento  cautelare
          in un momento successivo alla scadenza del termine  di  cui
          all'articolo 76, comma 1, assume di  esserne  pregiudicato,
          modificare  o  revocare  con  ordinanza  il   provvedimento
          cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se  si
          verificano mutamenti nelle circostanze  o  se  si  allegano
          fatti  anteriori  di  cui  si   e'   acquisita   conoscenza
          successivamente al provvedimento cautelare. In  tale  caso,
          l'istante deve fornire la prova del momento in  cui  ne  e'
          venuto a conoscenza.».