Art. 36. Assenze giornaliere retribuite 1. Il dirigente puo' assentarsi nei seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attivita' di servizio: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio. Tale permesso puo' essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dirigente spetta l'intera retribuzione esclusi gli emolumenti che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.