Art. 36 
 
                       Informatizzazione INAIL 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre  2001,  n.
462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione  all'INAIL  e
tariffe). - 1. Per  digitalizzare  la  trasmissione  dei  dati  delle
verifiche, l'INAIL predispone  la  banca  dati  informatizzata  delle
verifiche ((in base alle indicazioni tecniche  fornite,  con  decreto
direttoriale, dagli uffici competenti del  Ministero  dello  sviluppo
economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i
profili di rispettiva competenza.)) 
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per  via
informatica,  il  nominativo  dell'organismo  che  ha  incaricato  di
effettuare  le  verifiche  di  cui  all'articolo  4,   comma   1,   e
all'articolo 6, comma 1. 
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e  all'articolo
6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato  della  verifica  dal
datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento
della tariffa definita dal decreto di cui al  comma  4,  destinata  a
coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento  della  banca
dati informatizzata delle verifiche. 
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4,  comma  4,  e
all'articolo 6,  comma  4,  applicate  dall'organismo  che  e'  stato
incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate  dal
decreto del presidente dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e
la sicurezza del  lavoro  (ISPESL)  7  luglio  2005,  pubblicato  sul
supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n.  165  del  18
luglio 2005, e successive modificazioni.».