Art. 36 
 
Termini  processuali  in  materia  di   giustizia   civile,   penale,
          amministrativa, contabile, tributaria e militare 
 
  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e'  prorogato  all'11
maggio  2020.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato  al  12  maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti
penali in cui i  termini  di  cui  all'articolo  304  del  codice  di
procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. 
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo,
((di cui all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.
104,)) sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile  al  3  maggio  2020
inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione  dei  ricorsi,
fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  54,  comma  3,  dello
stesso codice. 
  4. La proroga del termine di cui al  comma  1,  primo  periodo,  si
applica altresi' a tutte le funzioni  e  attivita'  della  Corte  dei
conti, come elencate nell'articolo 85  del  decreto  legge  17  marzo
2020,  n.  18.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del  periodo
previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio
2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  83  del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art.  83  Nuove  misure  urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia civile, penale,  tributaria
          e militare 
                1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei
          procedimenti civili e  penali  pendenti  presso  tutti  gli
          uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva
          al 15 aprile 2020. 
                2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il
          decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
          procedimenti  civili  e  penali.  Si   intendono   pertanto
          sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti  per  la
          fase  delle  indagini  preliminari,   per   l'adozione   di
          provvedimenti giudiziari  e  per  il  deposito  della  loro
          motivazione, per la proposizione  degli  atti  introduttivi
          del  giudizio  e  dei  procedimenti   esecutivi,   per   le
          impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
          il decorso del termine abbia inizio durante il  periodo  di
          sospensione, l'inizio stesso  e'  differito  alla  fine  di
          detto periodo. Quando il termine e' computato a  ritroso  e
          ricade in tutto o in parte nel periodo di  sospensione,  e'
          differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
          in modo da consentirne il rispetto. Si  intendono  altresi'
          sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
          termini per la notifica del ricorso in primo grado  innanzi
          alle  Commissioni  tributarie   e   il   termine   di   cui
          all'articolo 17-bis, comma 2  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992 n. 546. 
                3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  operano
          nei seguenti casi: 
                  a)  cause  di  competenza  del  tribunale   per   i
          minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita',  ai
          minori stranieri non accompagnati,  ai  minori  allontanati
          dalla famiglia ed alle  situazioni  di  grave  pregiudizio;
          cause relative ad alimenti  o  ad  obbligazioni  alimentari
          derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,   di
          matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad
          oggetto la tutela di diritti  fondamentali  della  persona;
          procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia  di
          tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
          inabilitazione nei soli  casi  in  cui  viene  dedotta  una
          motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche
          con l'adozione di provvedimenti  provvisori  e  sempre  che
          l'esame   diretto   della   persona    del    beneficiario,
          dell'interdicendo   e   dell'inabilitando    non    risulti
          incompatibile con le  sue  condizioni  di  eta'  e  salute;
          procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833; procedimenti di  cui  all'articolo  12  della
          legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti  per  l'adozione
          di  ordini  di  protezione  contro  gli  abusi   familiari;
          procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
          trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione
          europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351  e  373
          del codice di  procedura  civile  e,  in  genere,  tutti  i
          procedimenti la cui  ritardata  trattazione  puo'  produrre
          grave pregiudizio alle  parti.  In  quest'ultimo  caso,  la
          dichiarazione di urgenza e'  fatta  dal  capo  dell'ufficio
          giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al
          ricorso, con decreto non impugnabile e, per le  cause  gia'
          iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore  o  del
          presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 
                  b) procedimenti di  convalida  dell'arresto  o  del
          fermo, procedimenti nei quali nel  periodo  di  sospensione
          scadono i termini di cui all'articolo  304  del  codice  di
          procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure
          di sicurezza  detentive  o  e'  pendente  la  richiesta  di
          applicazione di misure di sicurezza detentive e,  quando  i
          detenuti, gli imputati,  i  proposti  o  i  loro  difensori
          espressamente  richiedono  che  si  proceda,   altresi'   i
          seguenti: 
                    1) procedimenti a  carico  di  persone  detenute,
          salvo  i  casi  di  sospensione  cautelativa  delle  misure
          alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della  legge  26
          luglio 1975, n. 354; 
                    2) procedimenti  in  cui  sono  applicate  misure
          cautelari o di sicurezza; 
                    3) procedimenti per l'applicazione di  misure  di
          prevenzione  o  nei   quali   sono   disposte   misure   di
          prevenzione. 
                  c)  procedimenti  che   presentano   carattere   di
          urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili,
          nei casi di cui all'articolo 392 del  codice  di  procedura
          penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice  o
          dal presidente del collegio, su  richiesta  di  parte,  con
          provvedimento motivato e non impugnabile. 
                4.  Nei  procedimenti  penali   in   cui   opera   la
          sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono  altresi'
          sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione
          e i termini di cui agli articoli 303 e 308  del  codice  di
          procedura penale. 
                5.  Nel  periodo  di  sospensione   dei   termini   e
          limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi
          degli uffici giudiziari possono adottare le misure  di  cui
          al comma 7, lettere da a) a f) e h). 
                6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento  dell'attivita'  giudiziaria,  per  il  periodo
          compreso tra il 16 aprile (26) e il 30 giugno 2020  i  capi
          degli  uffici  giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria
          regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
          Regione,  e  il  Consiglio  dell'ordine   degli   avvocati,
          adottano  le  misure  organizzative,  anche  relative  alla
          trattazione  degli  affari   giudiziari,   necessarie   per
          consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
          fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa  con  le
          Regioni, dal Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero  della
          giustizia e delle  prescrizioni  adottate  in  materia  con
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al  fine
          di   evitare   assembramenti    all'interno    dell'ufficio
          giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per  gli
          uffici diversi dalla Corte suprema di  cassazione  e  dalla
          Procura generale presso la Corte di cassazione,  le  misure
          sono  adottate  d'intesa  con  il  Presidente  della  Corte
          d'appello e con il Procuratore  generale  della  Repubblica
          presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. 
                7. Per assicurare le finalita' di cui al comma  6,  i
          capi degli uffici giudiziari possono adottare  le  seguenti
          misure: 
                  a) la limitazione dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici  giudiziari,  garantendo  comunque  l'accesso   alle
          persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                  b)   la   limitazione,   sentito    il    dirigente
          amministrativo, dell'orario di apertura al  pubblico  degli
          uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo  162
          della legge  23  ottobre  1960,  n.  1196  ovvero,  in  via
          residuale e solo per gli uffici  che  non  erogano  servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                  c) la  regolamentazione  dell'accesso  ai  servizi,
          previa prenotazione, anche tramite mezzi  di  comunicazione
          telefonica o telematica, curando che la convocazione  degli
          utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche'  l'adozione
          di ogni misura ritenuta necessaria  per  evitare  forme  di
          assembramento; 
                  d) l'adozione di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze; 
                  e)  la  celebrazione  a  porte  chiuse,  ai   sensi
          dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale,
          di tutte le udienze penali pubbliche o di  singole  udienze
          e, ai sensi  dell'articolo  128  del  codice  di  procedura
          civile, delle udienze civili pubbliche; 
                  f) la previsione dello  svolgimento  delle  udienze
          civili che non richiedono la presenza di  soggetti  diversi
          dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto
          individuati e  regolati  con  provvedimento  del  Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve
          in ogni caso avvenire con modalita' idonee a  salvaguardare
          il  contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione   delle
          parti. Prima  dell'udienza  il  giudice  fa  comunicare  ai
          procuratori delle parti e  al  pubblico  ministero,  se  e'
          prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita'  di
          collegamento. All'udienza il giudice  da'  atto  a  verbale
          delle modalita'  con  cui  si  accerta  dell'identita'  dei
          soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della  loro
          libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni  e'  dato
          atto nel processo verbale; 
                  g) la previsione del rinvio delle  udienze  a  data
          successiva al 30 giugno  2020  nei  procedimenti  civili  e
          penali, con le eccezioni indicate al comma 3; 
                  h) lo svolgimento  delle  udienze  civili  che  non
          richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori
          delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
          di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
          la successiva adozione fuori udienza del provvedimento  del
          giudice. 
                8. Per il periodo di efficacia dei  provvedimenti  di
          cui ai commi 5 e 6 che precludano  la  presentazione  della
          domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini  di
          prescrizione e decadenza dei  diritti  che  possono  essere
          esercitati  esclusivamente  mediante  il  compimento  delle
          attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
                9.   Nei   procedimenti   penali   il   corso   della
          prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309,
          comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7,  del  codice
          di procedura penale e agli articoli  24,  comma  2,  e  27,
          comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159
          rimangono sospesi per il tempo in cui  il  procedimento  e'
          rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso,
          non oltre il 30 giugno 2020. 
                10. Ai fini del computo di cui all'articolo  2  della
          legge 24 marzo 2001, n. 89,  nei  procedimenti  rinviati  a
          norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo
          compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. 
                11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli  uffici
          che  hanno  la  disponibilita'  del  servizio  di  deposito
          telematico anche gli atti e documenti di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono
          depositati esclusivamente con  le  modalita'  previste  dal
          comma 1 del medesimo articolo. Gli  obblighi  di  pagamento
          del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
          nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo  30
          del medesimo decreto, connessi al deposito degli  atti  con
          le modalita' previste dal periodo precedente, sono  assolti
          con  sistemi  telematici  di  pagamento  anche  tramite  la
          piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma  3,
          del codice di procedura penale, dal  9  marzo  2020  al  30
          giugno 2020, la partecipazione a  qualsiasi  udienza  delle
          persone  detenute,  internate  o  in  stato   di   custodia
          cautelare   e'   assicurata,   ove   possibile,    mediante
          videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e
          regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia,   applicate,   in   quanto    compatibili,    le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis
          del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
                13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli
          avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti  penali
          ai sensi del presente articolo,  nonche'  dell'articolo  10
          del decreto-legge 2  marzo  2020,  n.  9,  sono  effettuate
          attraverso il  Sistema  di  notificazioni  e  comunicazioni
          telematiche  penali   ai   sensi   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  o
          attraverso sistemi telematici individuati  e  regolati  con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
                14. Le comunicazioni e le notificazioni degli  avvisi
          e dei provvedimenti indicati al comma 13  agli  imputati  e
          alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di sistema  del  difensore
          di fiducia, ferme restando le notifiche che  per  legge  si
          effettuano presso il difensore d'ufficio. 
                15. Tutti  gli  uffici  giudiziari  sono  autorizzati
          all'utilizzo del Sistema di notificazioni  e  comunicazioni
          telematiche penali per le comunicazioni e le  notificazioni
          di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14,  senza
          necessita' di ulteriore  verifica  o  accertamento  di  cui
          all'articolo 16, comma 10,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221. 
                16. Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti
          penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020  e  sino
          alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i  congiunti  o
          con altre persone  cui  hanno  diritto  i  condannati,  gli
          internati e gli imputati a norma degli  articoli  18  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19  del  decreto
          legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
          mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti  di
          cui dispone l'amministrazione penitenziaria  e  minorile  o
          mediante  corrispondenza  telefonica,   che   puo'   essere
          autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2,
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230
          del  2000  e  all'articolo  19,  comma   1,   del   decreto
          legislativo n. 121 del 2018. 
                17.  Tenuto  conto   delle   evidenze   rappresentate
          dall'autorita' sanitaria, la magistratura  di  sorveglianza
          puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9  marzo  2020
          ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
          cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
          del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48  della
          medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
          121. 
                18. Le sessioni delle Corti di assise e  delle  Corti
          di assise di appello di cui all'articolo 7 della  legge  10
          aprile 1951, n. 287, in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla  data
          del 30 giugno 2020. 
                19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno
          2020  le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  componenti   del
          consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
          di cassazione si svolgono la prima domenica  e  il  lunedi'
          successivo del mese di ottobre. 
                20. Per il periodo di cui al comma  1  sono  altresi'
          sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita'
          nei  procedimenti  di  mediazione  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  nei  procedimenti  di
          negoziazione  assistita  ai  sensi  del  decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  132,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche'  in  tutti  i
          procedimenti   di    risoluzione    stragiudiziale    delle
          controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando  i
          predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo
          2020 e quando costituiscono  condizione  di  procedibilita'
          della domanda giudiziale. Sono conseguentemente  sospesi  i
          termini di durata massima dei medesimi procedimenti. 
                21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto
          compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
          alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 
                22.  Sono  abrogati  gli   articoli   1   e   2   del
          decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11." 
              Si riporta il testo degli articoli 54 e 304 del  codice
          di procedura penale: 
                "Art. 54. Contrasti negativi tra pubblici ministeri. 
                1. Il pubblico  ministero,  se  durante  le  indagini
          preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
          di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
          funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
          pubblico ministero presso il giudice competente. 
                2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se
          ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha  trasmessi,
          informa il procuratore generale presso la corte di  appello
          ovvero, qualora  appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
          procuratore generale presso  la  corte  di  cassazione.  Il
          procuratore generale, esaminati gli atti,  determina  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione agli uffici interessati. 
                3. Gli atti di indagine  preliminare  compiuti  prima
          della trasmissione o della designazione indicate nei  commi
          1 e 2  possono  essere  utilizzati  nei  casi  e  nei  modi
          previsti dalla legge. 
                3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano
          in ogni altro  caso  di  contrasto  negativo  fra  pubblici
          ministeri." 
                "Art. 304. Sospensione dei termini di durata  massima
          della custodia cautelare. 
                1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi,
          con ordinanza appellabile a norma  dell'articolo  310,  nei
          seguenti casi: 
                  a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per  impedimento
          dell'imputato o  del  suo  difensore  ovvero  su  richiesta
          dell'imputato  o  del  suo   difensore,   sempre   che   la
          sospensione o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti  per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa; 
                  b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,   dell'allontanamento   o   della    mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati; 
                  c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
          termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; 
                  c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
          cui l'udienza e' sospesa o rinviata  per  taluno  dei  casi
          indicati nelle lettere a) e b) e durante  la  pendenza  dei
          termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3. 
                2.  I  termini  previsti  dall'articolo  303  possono
          essere altresi' sospesi quando si procede  per  taluno  dei
          reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),  nel
          caso   di   dibattimenti   o    di    giudizi    abbreviati
          particolarmente complessi, durante il  tempo  in  cui  sono
          tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
          primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 
                3. Nei casi previsti dal comma 2, la  sospensione  e'
          disposta dal giudice, su richiesta del pubblico  ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. 
                4. I termini previsti  dall'articolo  303,  comma  1,
          lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
          dell'articolo 310, se l'udienza preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,  lettere
          a) e b), del presente articolo. 
                5. Le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  del
          comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali  i  casi
          di sospensione non si riferiscono e  che  chiedono  che  si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 
                6.  La  durata  della  custodia  cautelare  non  puo'
          comunque  superare   il   doppio   dei   termini   previsti
          dall'articolo 303, commi  1,  2  e  3  senza  tenere  conto
          dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
          lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
          previsti  dall'articolo  303,  comma  4,  ovvero,  se  piu'
          favorevole, i due terzi del massimo della  pena  temporanea
          prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.  A
          tal fine la pena dell'ergastolo  e'  equiparata  alla  pena
          massima temporanea. 
                7. Nel computo dei termini di cui al comma  6,  salvo
          che per il limite relativo alla  durata  complessiva  della
          custodia cautelare, non  si  tiene  conto  dei  periodi  di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b)." 
              L'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.
          104 (Attuazione dell'articolo  44  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del
          processo amministrativo) comprende gli articoli da 1 al 137
          ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio  2010,  n.  156,
          S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  85  del   citato
          decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18: 
                "Art.  85  Nuove  misure  urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia contabile 
                1. Le disposizioni di cui agli articoli 83  e  84  si
          applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con  le
          disposizioni recate  dal  presente  articolo,  a  tutte  le
          funzioni della Corte dei conti. 
                2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino  al  30  giugno
          2020 i vertici istituzionali degli  uffici  territoriali  e
          centrali, sentita l'autorita' sanitaria regionale e, per le
          attivita' giurisdizionali, il Consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in
          coerenza con le  eventuali  disposizioni  di  coordinamento
          dettate dal Presidente  o  dal  Segretario  generale  della
          Corte dei conti per quanto  di  rispettiva  competenza,  le
          misure organizzative,  anche  incidenti  sulla  trattazione
          degli affari, necessarie per consentire il  rispetto  delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,  al  fine  di  evitare
          assembramenti   all'interno   degli   uffici   e   contatti
          ravvicinati tra le persone. 
                3.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  2   possono
          prevedere una o piu' delle seguenti misure: 
                  a) la limitazione dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici, garantendo  comunque  l'accesso  alle  persone  che
          debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                  b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
          dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
          via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                  c) la predisposizione di  servizi  di  prenotazione
          per  l'accesso  ai  servizi,   anche   tramite   mezzi   di
          comunicazione  telefonica  o  telematica,  curando  che  la
          convocazione degli utenti sia scaglionata per orari  fissi,
          nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta  necessaria  per
          evitare forme di assembramento; 
                  d) l'adozione di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
          coerenti con le disposizioni di coordinamento  dettate  dal
          presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la  eventuale
          celebrazione a porte chiuse; 
                  e) la previsione dello  svolgimento  delle  udienze
          che non richiedono la  presenza  di  soggetti  diversi  dai
          difensori  delle  parti,  ovvero  delle  adunanze  che  non
          richiedono   la   presenza   di   soggetti   diversi    dai
          rappresentati delle amministrazioni, mediante  collegamenti
          da  remoto,  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il
          contraddittorio e  l'effettiva  partecipazione  all'udienza
          ovvero   all'adunanza,    anche    utilizzando    strutture
          informatiche messe a disposizione da soggetti terzi  o  con
          ogni  mezzo  di   comunicazione   che,   con   attestazione
          all'interno    del    verbale,     consenta     l'effettiva
          partecipazione degli interessati; 
                  f)  il  rinvio  d'ufficio  delle  udienze  e  delle
          adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per
          le cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
          potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. 
                4. In caso di rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le
          attivita'  giurisdizionali,  inquirenti,  consultive  e  di
          controllo intestate alla Corte  dei  conti,  i  termini  in
          corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30
          giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere  dal  1°
          luglio 2020. A decorrere dall'8  marzo  2020  si  intendono
          sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
          preprocessuali,  alle  prescrizioni  in   corso   ed   alle
          attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo. 
                5. Successivamente al 15 aprile 2020  e  fino  al  30
          giugno 2020,  in  deroga  alle  previsioni  del  codice  di
          giustizia contabile, tutte le  controversie  pensionistiche
          fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile  in
          sede monocratica, sia in udienza camerale  sia  in  udienza
          pubblica, passano in  decisione  senza  discussione  orale,
          sulla base degli atti depositati. Le parti  hanno  facolta'
          di presentare brevi note e  documenti  sino  a  due  giorni
          liberi prima della data  fissata  per  la  trattazione.  Il
          giudice,  trattata  la  causa,   pronuncia   immediatamente
          sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti  costituite
          con comunicazione inviata  a  mezzo  di  posta  elettronica
          certificata.  Resta  salva  la  facolta'  del  giudice   di
          decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167,
          comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,  e
          successive modificazioni.  La  sentenza  e'  depositata  in
          segreteria entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia.  Sono
          fatte salve tutte le disposizioni compatibili col  presente
          rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  decreto
          legislativo  26  agosto  2016,   n.   174,   e   successive
          modificazioni. 
                6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
          applica  alcuna  sospensione  dei  termini.  In   caso   di
          deferimento   alla   sede   collegiale   di   atti    delle
          amministrazioni   centrali   dello   Stato,   il   collegio
          deliberante, fino  al  30  giugno  2020,  e'  composto  dal
          presidente  della  sezione  centrale   del   controllo   di
          legittimita' e dai sei  consiglieri  delegati  preposti  ai
          relativi uffici  di  controllo,  integrato  dal  magistrato
          istruttore nell'ipotesi di  dissenso,  e  delibera  con  un
          numero   minimo   di   cinque   magistrati   in    adunanze
          organizzabili tempestivamente anche in via telematica. 
                7. Ai fini del computo di cui  all'articolo  2  della
          legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei  quali  le
          udienze sono rinviate a norma del presente articolo non  si
          tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30
          giugno 2020. 
                8. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo
          2020, n. 11."