Art. 36 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24,  25,
27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma,
pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede: 
    a) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; 
    b) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) quanto a  360  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA di  cui  dall'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3; 
    d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232; 
    e) quanto a 0,420 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020,  mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189; 
    f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno  e
indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24. 
  2. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
esclusione degli articoli  13,  14,  15,  16,  30  e  degli  articoli
indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
deve avvenire entro l'anno 2020.