Art. 36 
 
               (Disposizioni in materia di patronati) 
 
  1.  Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza   sociale,   in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono: 
    a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale  10  ottobre
2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152,  acquisire,
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria,  il  mandato
di patrocinio in via telematica,  fermo  restando  che  la  immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa  vigente
deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione  emergenziale
prima  della  formalizzazione  della  relativa  pratica  all'istituto
previdenziale; 
    b) in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale  10  ottobre
2008 n. 193, approntare una riduzione  degli  orari  di  apertura  al
pubblico e, tenuto conto  della  necessita'  attuale  di  ridurre  il
numero di personale presente negli uffici e di  diminuire  l'afflusso
dell'utenza, il servizio all'utenza puo' essere modulato, assicurando
l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile  operare
mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza; 
    c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere  b)
e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152,
entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019  e  i
nominativi dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo, nonche' i dati  riassuntivi  e  statistici  dell'attivita'
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla  struttura
organizzativa in Italia e all'estero.