(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 360)
                 Art. 360. (Art. 78 del Testo Unico) 
                      SEGNALAZIONE DEI VEICOLI 

 
  I veicoli che trasportano le merci pericolose appresso indicate: 
    Classi I-a), I-b), I-c), tutte le materie e oggetti; 
    Classe I-d), tutte le materie; 
    Classe I-e), tutte le materie, eccetto il carburo di  calcio  del
2° a) imballato in fisti metallici stagni; 
    Casse II, materie del 1°, 2°, 3° e 9° b); 
    Classe III-a), tutte le materie eccetto quelle del 4°; 
    Classe III-b), zolfo allo stato fuso del 2° b) e materie  dal  4°
al 9°: 
    Classe III-c), materie del 1°, 2°, 3°, 8° e 9° b); 
    Classe IV-a), materie dal 1° al 13° e del 14° a), 15° e 19°; 
    Classe IV-b), tutte le materie; 
    Classe V, materie dal 1° al 4° e del 7°, 8°, 9° e 10°  b)  devono
essere muniti di due pannelli rettangolari, di colore  arancione,  di
centimetri 40 x 60 di lato almeno, fissati l'uno avanti al veicolo  e
l'altro posteriormente, col loro piano  perpendicolare  all'asse  del
veicolo, e disposti in modo  da  essere  ben  visibili.  Se  la  loro
superficie non e' riflettente devono essere muniti ai quattro  angoli
di catadiottri arancione del  tipo  prescritto  per  la  segnalazione
laterale dei veicoli.