Art. 360. Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate 1. L'ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata e' conferito mediante concorso per titoli fra i docenti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo e' conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della scuola fornito di laurea. L'ufficio di preside puo' essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado. 2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle scuole secondarie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzione secondaria statali. 3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sara' ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformita' delle norme vigenti. 4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate in caso di statizzazione sono determinate con regolamento ministeriale da adottare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalita' di cui all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro eta'. 6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi e' riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. 7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in materia di disciplina, le disposizioni relative al corrispondente personale delle scuole statali.
Nota all'art. 360: - Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 27.