Art. 361. 
     Norme sugli esami di maturita' e su altri esami e scrutini 
  1. Gli istituti di istruzione  secondaria  superiore  pareggiati  e
legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturita'. 
  2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione  abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi  di  esami  di
maturita' sostengono gli esami negli istituti stessi. 
  3. Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli  altri  candidati
sostengono gli esami esclusivamente presso gli  istituti  statali,  e
nel  luogo  di  residenza  abituale  della  famiglia  o  nella   sede
viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A 
tal fine, non piu' tardi del 1 marzo, essi debbono presentare all' 
istituto statale la relativa domanda e il certificato  di  residenza,
con facolta' di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il
31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della  domanda,  con  la
quietanza della tassa pagata all'ufficio del  registro,  ovvero  all'
istituto, se questo e' autonomo nel funzionamento amministrativo.  Il
provveditore agli studi puo' assegnare tali candidati ad un  istituto
della stessa sede,  diverso  da  quello  al  quale  hanno  presentato
domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato
siano assegnati allo stesso istituto statale. 
  4. Negli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria  legalmente
riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a  quelle  relative  agli
esami  di  idoneita'  ed  agli  esami  integrativi   sovrintende   un
commissario governativo con funzioni di  vigilanza  e  di  controllo,
nominato dal provveditore agli  studi.  Il  provveditore,  quando  ne
ravvisi l'opportunita',  puo'  nominare  il  commissario  governativo
anche   nelle   scuole   secondarie    pareggiate.    Il    pagamento
dell'indennita' ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico
degli istituti e scuole.