(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 362)
                 Art. 362. (Art. 78 del Testo Unico) 
             PRECAUZIONI DOPO IL TRASPORTO ALLA RINFUSA 

 
  I veicoli che sono stati  adibiti  al  trasporto  alla  rinfusa  di
materie e oggetti pericolosi devono, prima del nuovo  carico,  essere
convenientemente puliti, a meno che il nuovo carico non sia  composto
della stessa merce che ha costituito il carico precedente.