Art. 362. 
           Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche 
 
    



1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del 
  pareggiamento o riconoscimento  legale  di  una  scuola  dipendente
  dall'  autorita'  ecclesiastica,   il   Ministro   della   pubblica
  istruzione ne da' preventiva notificazione motivata  alla  medesima
  autorita'. 
    2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 
  dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato
  con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in  altre  discipline
  ecclesiastiche  sono  ammessi   a   partecipare   agli   esami   di
  abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o
  dell'  idoneita',  ai  soli  fini  dell'insegnamento  nelle  scuole
  dipendenti  dalle  autorita'  ecclesiastiche   relativamente   alle
  discipline per cui  sono  richieste  le  lauree  in  lettere  o  in
  filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto  canonico  e  in
  utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di  abilitazione
  o di  concorso  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  o  della
  idoneita', relativamente alle discipline giuridiche. 
    3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio 
  o alla vita religiosa possono  sostenere,  in  qualita'  di  alunni
  esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza,  con  piena
  validita',  a  tutti   gli   effetti,   nelle   scuole   legalmente
  riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi  possono
  altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione,  oltre
  che nelle scuole statali, nelle  scuole  dipendenti  dall'anzidetta
  autorita' che siano sede degli esami di Stato. 

    
 
          Nota all'art. 362:
             - Il testo dell'art. 10 dell'accordo tra  la  Repubblica
          italiana  e  la  Santa  Sede,  ratificato  con  la legge n.
          121/1985, e' il seguente:
             "Art. 10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le
          accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici
          e  religiosi  o  per   la   formazione   nelle   discipline
          ecclesiastiche,  istituiti  secondo  il  diritto  canonico,
          continueranno   a   dipendere   unicamente   dall'autorita'
          ecclesiastica.
             2.  I  titoli  accademici  in  teologia  e  nelle  altre
          discipline ecclesiastiche,  determinate  d'accordo  tra  le
          parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede,
          sono riconosciuti dallo Stato.
             Sono  parimenti  riconosciuti i diplomi conseguiti nelle
          scuole vaticane di paleografia, diplomatica e  archivistica
          e di biblioteconomia.
             3.  Le nomine dei docenti dell'Universita' cattolica del
          Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono  subordinate  al
          gradimento,  sotto  il  profilo religioso, della competente
          autorita' ecclesiastica".