(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 364)
Art. 364. (Art. 78 del Testo Unico)
APERTURA DEI COLLI DURANTE IL TRASPORTO
E' vietato aprire, durante il trasporto un collo che contenga merci
pericolose, salvo il caso di urgente necessita' o per evitare un
pericolo.