Art. 364. Scuole magistrali 1. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' iscritto annualmente un apposito stanziamento per contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da enti con personalita' giuridica. Il riconoscimento delle predette scuole e' disciplinato con regolamento governativo.