Art. 364. 
                           Scuole magistrali 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   pubblica
istruzione e'  iscritto  annualmente  un  apposito  stanziamento  per
contributi di funzionamento per le scuole  magistrali  dipendenti  da
enti con personalita' giuridica.  Il  riconoscimento  delle  predette
scuole e' disciplinato con regolamento governativo.