Art. 365. 
Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne  e
                       nelle scuole elementari 
 
  1. Il Ministero  della  pubblica  istruzione  puo'  autorizzare  lo
svolgimento, presso  enti  con  personalita'  giuridica  che  ritenga
idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore  a  sei
mesi,  per  sperimentare  differenziazioni  didattiche  nelle  scuole
materne e nelle scuole elementari. 
  2. Il Ministero puo' concorrere alle spese dei corsi  con  appositi
contributi, su motivata domanda degli enti  interessati  ed  entro  i
limiti dei fondi stanziati in bilancio. 
  3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi e'  richiesto
rispettivamente il titolo legale di  abilitazione  all'  insegnamento
nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore  degli
enti autorizzati a tenere i corsi  non  potranno  per  ciascun  corso
superare la somma che e' determinata con decreto del  Ministro  della
pubblica istruzione sentito il  Ministro  del  tesoro.  Nessun  altro
pagamento per nessun titolo puo' essere chiesto  ai  frequentanti  il
corso. 
  4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita  ordinanza,  che
ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di  vigilanza
e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. 
  5.   Il   titolo   rilasciato   alla   fine   del   corso   abilita
all'insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari
in  cui  si  sperimenti   il   corrispondente   indirizzo   didattico
differenziato.