Art. 366. 
          Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli  Stati
membri dell'Unione Europea  e  quanto  stabilito  nell'articolo  353,
comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire  o
gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque  ordine
e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo,  quali  accademie,
corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola,  convitti,
collegi, pensionati, corsi di  conferenze  e  simili,  devono  essere
muniti di una speciale autorizzazione. Le domande  di  autorizzazione
devono  essere  presentate  al  prefetto  della  provincia,  che   le
trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale  le  inoltra  al
Ministero della pubblica istruzione, che delibera  sulla  concessione
dell'autorizzazione. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  a  quelle
scuole e  a  quegli  organismi  culturali  di  proprieta'  o  diretta
emanazione di persone od enti italiani,  indirettamente  promossi  da
enti o persone straniere o che  siano  controllati  da  tali  enti  o
persone o che comunque con essi abbiano  rapporti  amministrativi,  a
meno che non si versi nelle ipotesi di cui  ai  commi  3  e  4  dell'
articolo 353. 
  3. La vigilanza ed il controllo  sulle  scuole  e  sugli  organismi
culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal  Ministero  della
pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per  l'esercizio
di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 
  4. Il Ministro della pubblica istruzione puo', con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare  la
soppressione di quegli organismi culturali e la  chiusura  di  quelle
scuole straniere che, a suo giudizio, non  siano  ritenute  idonee  a
continuare  la  propria  attivita'.   In   casi,   pero',   d'urgenza
determinata da particolari contingenze, il  prefetto  competente  per
territorio  puo'  ordinare  la  chiusura  provvisoria  di  scuole  od
organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri. 
  5. Le scuole  e  gli  organismi  culturali  stranieri  istituiti  a
seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attivita'  nel
modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti  a  fornire  al
Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie  che  da  questo
siano ad essi eventualmente richieste.