Art. 367 
                     Istituti musicali pareggiati 
 
  1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche  amministrazioni  o
da enti dotati di personalita' giuridica possono essere pareggiati ai
conservatori di musica statali. 
  2.  Le  norme  relative  alle  condizioni  ed  alle  modalita'  del
pareggiamento,  al  personale  e  al  funzionamento  degli   istituti
pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con
regolamento governativo  adottato  su  proposta  del  Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
  3. Il trattamento  giuridico  ed  economico  dei  direttori  e  dei
docenti  di  ruolo,  nonche'  del  personale  direttivo   e   docente
incaricato e' quello stabilito per il  corrispondente  personale  dei
conservatori di musica. 
  4. Lo svolgimento della carriera dei direttori  e  dei  docenti  di
ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente  a  quello
stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.