Art. 37
 Copertura dell'incremento della dotazione organica dei viceprefetti

  1.  A  seguito  della rideterminazione della dotazione organica dei
viceprefetti   ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  saranno  resi
indisponibili  nella  qualifica  un numero di posti pari a quello dei
dirigenti   del  ruolo  unico  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  che,  alla data di inizio della legislatura
successiva  all'entrata  in  vigore del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  risulteranno  in servizio presso i commissariati del
governo  e,  comunque, in misura non superiore a trentanove unita'. I
posti  resi  indisponibili  verranno  annualmente  ridotti  in misura
proporzionalmente  corrispondente alla percentuale dei dirigenti che,
nell'anno  precedente,  saranno  cessati  dal  suddetto  ruolo  unico
rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all'inizio dell'anno.
 
          Nota all'art. 37:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, vedasi nelle note all'art. 1.