Art. 37.
                      Cessazione dell'attivita'

  1.  Il  certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attivita'   deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di
cessazione,  darne  avviso  al  CNIPA  e  informare  senza  indugio i
titolari  dei  certificati  da  lui  emessi  specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
  2.  Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o
l'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore
sostitutivo  evita  la  revoca  di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
  3.  Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
  4.  Il  CNIPA  rende  nota la data di cessazione dell'attivita' del
certificatore  accreditato  tramite  l'elenco di cui all'articolo 29,
comma 6.