ART. 37
      (compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva)

   1.  Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale
dei  progetti  di  opere ed interventi di competenza dello Stato sono
svolte  dalla  Commissione  di  cui  all'articolo  6.  A  tal fine il
vicepresidente  competente,  per  ogni  progetto  inviatogli ai sensi
dell'articolo  26,  comma  1,  provvede alla costituzione di apposita
sottocommissione  secondo  i  criteri di cui all'articolo 6, comma 5;
ove  ne  ricorrano  i presupposti la sottocommissione e' integrata ai
sensi  del  comma 6 del medesimo articolo 6. Il presente comma non si
applica agli impianti disciplinati dai commi 8, 9, 10 e 11.
   2.   Ove   la  sottocommissione  verifichi  l'incompletezza  della
documentazione  presentata, ne puo' richiedere l'integrazione. In tal
caso  i  termini  temporali  del procedimento restano sospesi fino al
ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il soggetto
interessato  non provveda a fornire le integrazioni richieste entro i
trenta  giorni  successivi,  o  entro  il diverso termine specificato
nella  richiesta  di  integrazioni  stessa  in  considerazione  della
possibile   difficolta'   a  produrre  determinate  informazioni,  il
procedimento viene archiviato. E' comunque facolta' del committente o
proponente presentare una nuova domanda.
   3.  La  sottocommissione  incaricata  acquisisce e valuta tutta la
documentazione  presentata,  nonche'  le  osservazioni,  obiezioni  e
suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 36, commi 4 e 6, e 39,
ed  esprime  il  proprio  parere  motivato entro il termine di trenta
giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui ai citati
articoli  36,  commi 4 e 6, e 39, fatta comunque salva la sospensione
eventualmente disposta ai sensi del comma 2.
   4.  Il  parere  emesso  dalla sottocommissione e' trasmesso, entro
dieci  giorni dalla sua verbalizazione, dal competente vicepresidente
al   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  per
l'adozione  del  giudizio  di  compatibilita' ambientale ai sensi del
comma 7 dell'articolo 36.
   5.  Nei  casi  in  cui,  in  base  alle  procedure di approvazione
previste,  la  valutazione  di  impatto  ambientale venga eseguita su
progetti preliminari, la sottocommissione ha, altresi', il compito di
verificare  l'ottemperanza  del progetto definitivo alle prescrizioni
del  giudizio  di  compatibilita'  ambientale  e  di  effettuare  gli
opportuni controlli in tal senso.
   6.  Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma 5 si accerti
che  il  progetto  definitivo differisce da quello preliminare quanto
alle  aree  interessate  oppure  alle risorse ambientali coinvolte, o
comunque    che   risulta   da   esso   sensibilmente   diverso,   la
sottocommissione    trasmette    specifico   rapporto   al   Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del  territorio,  che  adotta  i
provvedimenti  relativi  all'aggiornamento  dello  studio  di impatto
ambientale  e  dispone  la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai
fini  dell'invio  di  osservazioni  da  parte dei soggetti pubblici e
privati interessati.
   7. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai commi 5 e 6, il
proponente  e'  tenuto,  pena  la  decadenza dell'autorizzazione alla
realizzazione   del   progetto   o   del   titolo   abilitante   alla
trasformazione  del  territorio, a trasmettere il progetto definitivo
alla competente sottocommissione prima dell'avvio della realizzazione
dell'opera.