Art. 37. 
      Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata 
  1. Se al momento della domanda il medicinale  veterinario  ha  gia'
ottenuto un'AIC in un altro Stato membro, la stessa autorizzazione e'
riconosciuta valida all'esito della  procedura  di  cui  al  presente
articolo. 
  2. Nel caso di cui al comma  1,  il  richiedente  si  avvale  della
procedura di mutuo riconoscimento, e qualora sia  l'Italia  lo  Stato
membro nel quale lo stesso ha gia' ottenuto l'autorizzazione,  chiede
al Ministero della salute di far agire l'Italia quale Stato membro di
riferimento. In questo caso il Ministero  della  salute  prepara  una
relazione  di  valutazione  del  medicinale  veterinario  o  aggiorna
un'eventuale relazione di valutazione gia'  esistente.  Il  Ministero
della salute elabora la relazione di valutazione ovvero la  aggiorna,
entro 90 giorni  dalla  ricezione  della  domanda.  La  relazione  di
valutazione,  il  riassunto  delle  caratteristiche   del   prodotto,
l'etichettatura ed il foglietto illustrativo approvati sono trasmessi
dal Ministero  della  salute  agli  Stati  membri  interessati  dalla
procedura di mutuo riconoscimento ed al richiedente. Tutti gli  Stati
interessati hanno 90 giorni di tempo, dalla ricezione della  predetta
documentazione,  per  approvare  la  relazione  di  valutazione,   il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura  ed  il
foglietto illustrativo  ed  informarne  il  Ministero  della  salute.
Quest'ultimo, ottenuto il consenso di tutti gli  altri  Stati  membri
interessati, chiude il procedimento, informandone gli  stessi  ed  il
richiedente. Entro 30  giorni  dalla  chiusura  del  procedimento  il
Ministero della salute aggiorna, se del caso,  l'AIC  del  medicinale
nonche'   il   riassunto   delle   caratteristiche   del    prodotto,
l'etichettatura e il foglio illustrativo. 
  3. Se il medicinale veterinario non ha gia' ottenuto un'AIC  in  un
altro Stato  membro  e  il  richiedente  si  avvale  della  procedura
decentrata, chiedendo all'Italia di agire da Paese di riferimento, il
Ministero della salute  prepara  una  relazione  di  valutazione,  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto,  l'etichettatura  e  il
foglietto illustrativo e  entro  120  giorni  dalla  ricezione  della
domanda, li trasmette agli  altri  Stati  membri  interessati  ed  al
richiedente. 
  4. Nei casi in cui ai  commi  2  e  3,  quando  il  richiedente  ha
indicato  un  altro  Stato  membro  come  Paese  di  riferimento,  il
Ministero  della  salute,  entro  90  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione di cui ai commi 2 e 3,  approva,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 38, la relazione di valutazione, il  riassunto
delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura ed  il  foglietto
illustrativo e ne informa lo Stato membro di  riferimento.  Entro  30
giorni dalla comunicazione della chiusura della  procedura  da  parte
dello Stato membro di riferimento, il Ministero della salute rilascia
l'AIC.