Art. 37. 
 
                     Archivio unico informatico 
 
  1. Ai fini del rispetto degli  obblighi  di  registrazione  di  cui
all'articolo 36, gli intermediari finanziari  indicati  nell'articolo
11, commi 1 e 2,  lettera  a),  le  societa'  di  revisione  indicate
nell'articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti  indicati
nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico
informatico. 
  2. L'archivio unico informatico e' formato e gestito in  modo  tale
da assicurare la chiarezza, la  completezza  e  l'immediatezza  delle
informazioni, la loro  conservazione  secondo  criteri  uniformi,  il
mantenimento della storicita' delle informazioni, la possibilita'  di
desumere evidenze integrate, la facilita' di consultazione. Esso deve
essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri  gravanti  sui
diversi destinatari, tenere conto delle  peculiarita'  operative  dei
diversi destinatari e semplificare le registrazioni. 
  3. L'istituzione dell'archivio unico  informatico  e'  obbligatoria
solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare. 
  4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione  dell'archivio  unico
informatico e' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio,
ferme restando le specifiche responsabilita' previste dalla  legge  a
carico del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo
l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. 
  5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo  gruppo
possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un
unico centro di servizio affinche' un delegato possa trarre  evidenze
integrate a livello di gruppo  anche  ai  sensi  di  quanto  previsto
all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica
e   la   separazione   delle   registrazioni   relative   a   ciascun
intermediario. 
  6. I dati  identificativi  e  le  altre  informazioni  relative  ai
rapporti  continuativi,  alle  prestazioni   professionali   e   alle
operazioni, possono anche essere contenuti  in  archivi  informatici,
diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata
la possibilita' di trarre, con un'unica interrogazione,  informazioni
integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati. 
  7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorita' di  vigilanza
e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico
informatico. 
  8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2,
lettere  b),  c)  e  d),  la  Banca  d'Italia  stabilisce   modalita'
semplificate di registrazione.