Art. 37. (Carta nazionale dei servizi). 1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica". 2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: "e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identita' elettronica" e, al secondo periodo, le parole: "e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identita' elettronica" sono soppresse; b) all'articolo 8, il comma 5 e' abrogato. 3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 66 del gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi: a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale. 4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. 5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le regole tecniche di cui all'art. 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego. 7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117 (Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della L. 16 gennaio 2003, n. 3), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Rilascio della carta nazionale dei servizi). - 1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identita' elettronica, e' emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. 2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalita' e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'art. 9. 3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi. In caso di corrispondenza dei dati identificativi, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione. 4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica. 5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'art. 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4. 6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionali dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi e' rilasciata secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi. 3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perche' convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessita' di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa. 4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica. 5. Abrogato.». - Si riporta il testo dell'art. 64 del gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare l'identita' del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007,a decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.».