Art. 37.
                   (Carta nazionale dei servizi).

1.  All'articolo  66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le
altre  carte  elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate
anche ai titolari di carta di identita' elettronica".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: "e accerta
che   il  soggetto  richiedente  non  sia  in  possesso  della  carta
d'identita'  elettronica"  e, al secondo periodo, le parole: "e se il
soggetto  richiedente  non  risulta titolare di una carta d'identita'
elettronica" sono soppresse;
 b) all'articolo 8, il comma 5 e' abrogato.
3.   All'articolo   64,  comma  3,  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo
periodo e' soppresso.
 
          Note all'art. 37:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  66 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 82 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.   66   (Carta   d'identita'  elettronica  e  carta
          nazionale  dei  servizi).  -  1.  Le  caratteristiche  e le
          modalita'   per   il   rilascio   della  carta  d'identita'
          elettronica  e dell'analogo documento, rilasciato a seguito
          della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento del
          quindicesimo  anno  di  eta', sono definite con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
          la  funzione  pubblica, con il Ministro per l'innovazione e
          le  tecnologie  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati
          personali  e  d'intesa  con  la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
             2.  Le  caratteristiche  e le modalita' per il rilascio,
          per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
          sono   definite  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
          pubblica  e  per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
          con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
          Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  nel  rispetto dei
          seguenti principi:
              a)  all'emissione  della  carta  nazionale  dei servizi
          provvedono,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  le
          pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
              b)  l'onere  economico  di  produzione e rilascio della
          carta  nazionale  dei  servizi  e'  a  carico delle singole
          amministrazioni che le emettono;
              c)   eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale
          connesse  all'erogazione  dei  servizi  al  cittadino, sono
          possibili  nei  limiti  di  cui  al  decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196;
              d)  le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in
          rete  devono  consentirne l'accesso ai titolari della carta
          nazionale   dei   servizi  indipendentemente  dall'ente  di
          emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
              e)   la   carta   nazionale  dei  servizi  puo'  essere
          utilizzata  anche  per i pagamenti informatici tra soggetti
          privati   e   pubbliche   amministrazioni,  secondo  quanto
          previsto dalla normativa vigente.
             3.   La   carta   d'identita'  elettronica  e  l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima  del compimento del quindicesimo anno di eta', devono
          contenere:
              a) i dati identificativi della persona;
              b) il codice fiscale.
             4.   La   carta   d'identita'  elettronica  e  l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono
          contenere,  a  richiesta  dell'interessato ove si tratti di
          dati sensibili:
              a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
              b)  le  opzioni  di  carattere sanitario previste dalla
          legge;
              c)  i  dati  biometrici  indicati col decreto di cui al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
              d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare
          e  semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al
          cittadino,  anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
          normativa in materia di riservatezza;
              e)  le  procedure  informatiche  e  le informazioni che
          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
          amministrazione  e  da  altri  soggetti,  occorrenti per la
          firma elettronica.
             5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale
          dei  servizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di
          autenticazione  telematica per l'effettuazione di pagamenti
          tra  soggetti  privati e pubbliche amministrazioni, secondo
          le  modalita'  stabilite  con  le  regole  tecniche  di cui
          all'art.  71,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
             6.  Con  decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
          per   l'innovazione   e   le   tecnologie  e  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Garante per la
          protezione  dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
          sicurezza   relative   alle   tecnologie   e  ai  materiali
          utilizzati  per  la  produzione  della  carta  di identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta  nazionale  dei  servizi,  nonche'  le  modalita'  di
          impiego.
             7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai
          decreti  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia di protezione dei dati personali,
          le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito dei rispettivi
          ordinamenti,     possono    sperimentare    modalita'    di
          utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
             8.   Le   tessere  di  riconoscimento  rilasciate  dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
          essere   realizzate  anche  con  modalita'  elettroniche  e
          contenere   le  funzionalita'  della  carta  nazionale  dei
          servizi  per  consentire  l'accesso  per  via telematica ai
          servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
             8-bis.  Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei
          servizi  e  le  altre  carte  elettroniche ad essa conformi
          possono  essere  rilasciate  anche  ai titolari di carta di
          identita' elettronica.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   2   marzo  2004,  n.  117
          (Regolamento   concernente   la   diffusione   della  carta
          nazionale  dei  servizi,  a  norma  dell'art.  27, comma 8,
          lettera  b),  della  L.  16 gennaio 2003, n. 3), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  2 (Rilascio della carta nazionale dei servizi). -
          1.  La  carta  nazionale dei servizi, in attesa della carta
          d'identita'   elettronica,   e'   emessa   dalle  pubbliche
          amministrazioni  interessate  al  fine  di  anticiparne  le
          funzioni  di  accesso  ai  servizi  in rete delle pubbliche
          amministrazioni.
             2.  All'emissione  provvedono, su richiesta del soggetto
          interessato,  le  pubbliche  amministrazioni  che intendono
          rilasciarla,  previa  identificazione del titolare, secondo
          le  modalita'  e  le  caratteristiche definite dal presente
          decreto, e dalle regole tecniche di cui all'art. 9.
             3.  Al  momento dell'emissione o del rinnovo della carta
          nazionale  dei  servizi,  l'amministrazione,  utilizzando i
          servizi  telematici  resi disponibili dall'indice nazionale
          delle  anagrafi,  effettua la verifica della corrispondenza
          dei dati identificativi. In caso di corrispondenza dei dati
          identificativi, l'amministrazione emette la carta nazionale
          dei  servizi  ed  invia  il  codice numerico identificativo
          della  carta,  la  data  del rilascio e la data di scadenza
          all'indice  nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed
          aggiornare la lista di emissione.
             4.   L'indice  nazionale  delle  anagrafi,  in  caso  di
          variazioni  dei  dati  identificativi  del  titolare di una
          carta  nazionale  dei  servizi  comunicategli dal comune di
          residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo
          di   validita'   della   stessa,   segnala   le  variazioni
          all'amministrazione  di emissione della carta nazionale dei
          servizi, affinche' la interdica.
             5.  Nel  caso in cui, a seguito della verifica di cui al
          comma  3,  i dati identificativi del titolare non risultano
          contenuti  nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica
          l'art. 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.
             6.  L'onere  economico  di  produzione  e rilascio delle
          carte  nazionali  dei  servizi  e'  a  carico delle singole
          amministrazioni che le emettono.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 117 del 2004,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. In attesa della
          sottoscrizione  delle  convenzioni previste dal regolamento
          per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui
          all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
          le   amministrazioni   che   intendono  emettere  la  carta
          nazionale  dei  servizi  ne  danno comunicazione all'indice
          nazionale  delle  anagrafi e la carta nazionale dei servizi
          e'  rilasciata  secondo  le  modalita'  di  cui al presente
          articolo.
             2.  Le  amministrazioni  che intendono emettere la carta
          nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano
          la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.
          9  ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice
          numerico identificativo della carta, la data del rilascio e
          la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.
             3.  L'indice  nazionale  delle  anagrafi successivamente
          alla  ricezione  dei  dati  di  cui al comma 2, verifica la
          correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e
          inserisce  il  codice  numerico  e  le  date  di rilascio e
          scadenza  nella  lista di emissione. Nel caso in cui i dati
          identificativi  del  titolare  ricevuti  non siano presenti
          nell'indice  nazionale  delle anagrafi, questo li trasmette
          al   comune  di  residenza  e  all'amministrazione  fiscale
          perche' convalidino i dati di rispettiva competenza al fine
          di   consentirne   il   corretto   inserimento  nell'indice
          medesimo.  L'indice  nazionale  delle anagrafi, nel caso in
          cui  i  dati identificativi del titolare ricevuti non siano
          corretti,    segnala   all'amministrazione   emittente   la
          necessita'  di  attivarsi  nei  confronti  dell'utente  per
          interdire la carta nazionale dei servizi emessa.
             4.   L'indice  nazionale  delle  anagrafi,  in  caso  di
          variazioni  dei  dati  identificativi  del  titolare di una
          carta  nazionale  dei  servizi  comunicategli dal comune di
          residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo
          di   validita'   della   stessa,   segnala   le  variazioni
          all'amministrazione  di emissione della carta nazionale dei
          servizi, affinche' la interdica.
             5. Abrogato.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 82 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  64  (Modalita'  di  accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  La  carta
          d'identita'  elettronica  e  la carta nazionale dei servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'autenticazione informatica.
             2.   Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'autenticazione  informatica  anche  con strumenti diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare
          l'identita'  del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso
          con  carta  d'identita'  elettronica  e carta nazionale dei
          servizi  e'  comunque  consentito  indipendentemente  dalle
          modalita'    di    accesso    predisposte   dalle   singole
          amministrazioni.
             3.   Ferma   restando   la   disciplina  riguardante  le
          trasmissioni     telematiche    gestite    dal    Ministero
          dell'economia  e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  e le tecnologie, di
          concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e
          d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la
          data,   comunque  non  successiva  al  31  dicembre  2007,a
          decorrere  dalla  quale non e' piu' consentito l'accesso ai
          servizi  erogati  in  rete dalle pubbliche amministrazioni,
          con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
          dalla carta nazionale dei servizi.».