Art. 37. 
  (Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 
   1234/2007 del Consiglio  e  n.  589/2008  della  Commissione,  per
   quanto riguarda la commercializzazione delle uova,  nonche'  delle
   direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della  Commissione,
   concernenti la protezione delle galline ovaiole) 
 
  1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo
1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del  23  giugno
2008, non soddisfino piu' le condizioni previste dall'articolo 5  del
medesimo regolamento, si  applicano  i  provvedimenti  amministrativi
della revoca e della sospensione dell'autorizzazione. 
  2.  In  caso  d'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nella
specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto  non
costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: 
   a) da euro 300 a  euro  1.800  a  carico  di  chiunque,  senza  le
prescritte autorizzazioni: 
  1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di
uova in categorie di qualita' e di peso; 
  2)  svolga  l'attivita'   di   raccoglitore,   oppure   produca   o
commercializzi uova; 
   b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano,
al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie; 
   c) da euro 750 a euro 4.500  nei  confronti  degli  operatori  che
omettono  o  non  aggiornano  o  non  tengono  correttamente  o   non
conservano, per almeno dodici mesi, ai  sensi  dell'articolo  23  del
regolamento (CE) n. 589/ 2008, le registrazioni di cui agli  articoli
20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalita'  stabilite
dalle disposizioni nazionali applicative; 
   d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di
imballaggio e  dei  raccoglitori  che  omettono  di  comunicare  alla
regione  o  provincia  autonoma  di  appartenenza  ed  al  competente
dipartimento del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  entro  trenta  giorni  dall'avvenimento,  le   variazioni
tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attivita'; 
   e) da euro 150 a euro 900  a  carico,  a  seconda  dei  casi,  dei
titolari dei centri d'imballaggio, dei  produttori  e,  limitatamente
agli articoli 14 e 16, relativi  rispettivamente  all'utilizzo  della
dicitura  "EXTRA"  e  alla  vendita  di  uova  sfuse,  a  carico  dei
rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del  regolamento
(CE) n. 589/2008: 
    1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative,  al
divieto  di  trattamenti  per  la  conservazione  ed  ai  criteri  di
classificazione delle uova; 
    2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri
d'imballaggio; 
    3) articoli  6  e  11,  relativi  ai  termini  temporali  per  la
lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle
uova; 
    4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e  18,  relativi  all'etichettatura
degli imballaggi e delle uova; 
   f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le
norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30  del  regolamento  (CE)  n.
589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da  Paesi
terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della  durata
minima ed al reimballaggio; 
   g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro  che  omettono
di  riportare  una  o  piu'  diciture  obbligatorie  ai  sensi  della
normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli  articoli  7,
8,  9  e  10  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 13 novembre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso  di  diciture
facoltative; 
   h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei  centri
d'imballaggio  e  dei  produttori  che   violano   le   norme   sulla
stampigliatura delle uova  con  il  codice  del  produttore,  di  cui
all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n.  589/2008,
nonche' all'articolo 15 del regolamento (CE)  n.  589/2008,  relativo
all'indicazione del tipo di alimentazione. 
  3. Per le sanzioni di cui al comma  2,  gli  importi  si  intendono
aumentati del doppio se la partita di merce irregolare  e'  superiore
alle 50.000 uova. 
  4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui  al
comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta'. 
  5. Per l'applicazione delle sanzioni  si  applica  il  procedimento
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Nel caso di partite di uova commercializzate che  risultano  non
conformi alle disposizioni previste  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  (ICQ)  attua   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008,  fino
a quando la partita stessa non e' in regola. 
  7. Con apposito accordo tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  definite,
nell'ambito delle rispettive competenze, le modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' modalita' uniformi  per
l'attivita' di controllo  ai  fini  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4. 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
esercita il  controllo  per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente articolo tramite l'Ispettorato  centrale  per  il  controllo
della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  (ICQ)  che  e'  anche
l'Autorita' competente, ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689,  ad  irrogare  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo. 
  9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive  1999/74/CE  del
Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del  30
gennaio 2002, concernenti la protezione  delle  galline  ovaiole,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del  settore
nazionale della  produzione  di  uova,  in  conformita'  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
   a) interventi  per  la  riconversione,  delocalizzazione  in  aree
conformi alle norme  urbanistiche  o  acquisizione  di  strutture  di
allevamento che adottano, al momento della  realizzazione,  le  norme
relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o
con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come  indicato  dalla
direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali; 
   b) priorita' agli interventi di riconversione, delocalizzazione  o
acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente  adotta
disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni
di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE; 
   c) realizzazione di filiere certificate  che  integrano  le  varie
fasi  del  ciclo  produttivo:  allevamento,  produzione  di  mangime,
lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova
fresche od ovoprodotti); 
   d) priorita' per le filiere integrate e certificate che utilizzano
materie prime di provenienza esclusivamente nazionale; 
   e) priorita' per la realizzazione  di  filiere  integrate  per  la
produzione di uova e ovoprodotti biologici; 
   f)  interventi  per  l'acquisizione  e  la   ristrutturazione   di
mangimifici e strutture di  stoccaggio  specifici  a  supporto  delle
filiere di produzione; 
   g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di  impianti
di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti; 
   h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e
ovoprodotti italiani sui mercati esteri; 
   i) interventi per favorire la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuovi
prodotti in collaborazione con universita' e centri di ricerca; 
   l)  interventi  per  il  trattamento  e  la  valorizzazione  delle
eiezioni tramite il recupero di energia. 
  10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29  luglio  2003,  n.
267, e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) - 1. La realizzazione e
l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie
di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con  il  ricorso
alle misure di cui agli accordi di programma quadro,  promossi  dalle
regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo  2  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai
contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003". 
  11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 37: 
             - Il regolamento (CE) n. 589/2008, e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 giugno 2008, n. L 163. 
             - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9  e  10  del
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali  13  novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007: 
             «Art. 7 (Origine delle uova). - 1. Sulle  uova  e  sugli
          imballaggi e' possibile apporre direttamente, da parte  dei
          soggetti  interessati,  diciture   e/o   simboli   relativi
          all'origine delle uova purche' tale origine sia  rilevabile
          dal codice distintivo del produttore di cui  al  precedente
          art. 5; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio
          interessati sono tenuti a  darne  comunicazione  al  Mipaaf
          tramite   l'ufficio   dell'ispettorato    competente    per
          territorio». 
             «Art.  8  (Tipo  di  alimentazione).  -  1.   I   centri
          d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi
          che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di
          alimentazione  somministrata  alle  galline  ovaiole.  Tali
          diciture,  in  conformita'  con  la  normativa  vigente  in
          materia  di  alimentazione  animale  (Regolamento  (CE)  n.
          183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti
          relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso. 
             2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui  al  comma
          1, si applicano i seguenti requisiti minimi: 
              a) i cereali possono essere indicati  come  ingredienti
          dei mangimi solamente se costituiscono  almeno  il  60%  in
          peso della formula del  mangime  che  puo'  comprendere  al
          massimo il 15% di sottoprodotti di cereali; 
              b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora
          sia fatto riferimento ad un cereale  specifico,  esso  deve
          rappresentare almeno  il  30%  della  formula  del  mangime
          utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piu'  di
          un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare  almeno  il
          5% della formula del mangime. 
             3. I produttori ed i  centri  d'imballaggio  interessati
          all'utilizzo  delle  diciture  relative   al   sistema   di
          alimentazione sono tenuti a darne comunicazione  al  Mipaaf
          tramite   l'ufficio   dell'ispettorato    competente    per
          territorio, il quale procede, almeno una volta  l'anno,  ad
          ispezioni  presso  gli  allevamenti  e  i  mangimifici  per
          verificare    la    corrispondenza    delle     indicazioni
          utilizzate.». 
             «Art. 9 (Utilizzo della dicitura extra). - 1.  I  centri
          d'imballaggio delle uova possono apporre  sugli  imballaggi
          la dicitura «EXTRA» o «EXTRA  FRESCHE»,  a  condizione  che
          sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile: 
              a) la data di deposizione e 
              b) il termine di nove giorni  dalla  predetta  data  di
          deposizione. 
             2. Nei casi di cui al  presente  articolo,  la  data  di
          deposizione deve essere indicata anche sulle  uova  e  puo'
          essere apposta direttamente dal produttore. 
             Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) i centri d'imballaggio ed i  produttori  interessati
          debbono darne comunicazione  al  Mipaaf  tramite  l'Ufficio
          dell'Ispettorato competente per territorio. Nel caso che le
          due suddette figure professionali sono riunite nella stessa
          impresa, e' sufficiente una unica comunicazione; 
              b) i produttori ed i centri  d'imballaggio  di  cui  al
          presente articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche  da
          parte dell'Ispettorato almeno con frequenza semestrale.». 
             «Art. 10. - Per l'utilizzo delle diciture facoltative di
          cui agli articoli 7, 8 e 9 e di  eventuali  altre,  purche'
          conformi  alle  disposizioni  del  decreto  legislativo  n.
          109/1992, non necessita l'autorizzazione  ministeriale.  In
          tali casi, la comunicazione al  Mipaaf  va  effettuata  con
          almeno trenta  giorni  di  anticipo  rispetto  all'utilizzo
          delle diciture, al fine di  consentire  la  verifica  della
          compatibilita' con la vigente normativa. 
             2.  Gli  organi  di  controllo  verificano  direttamente
          l'osservanza delle disposizioni del presente decreto  sulla
          base delle comunicazioni che i  soggetti  interessati  sono
          tenuti ad effettuare. In caso di non  conformita'  verranno
          attuate le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4.». 
             - Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O: 
             «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
          l'agente che ha accertato la violazione, salvo che  ricorra
          l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare  rapporto,
          con la prova delle eseguite contestazioni o  notificazioni,
          all'ufficio periferico cui sono  demandati  attribuzioni  e
          compiti del  Ministero  nella  cui  competenza  rientra  la
          materia  alla  quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in
          mancanza, al prefetto. 
             Deve essere presentato al prefetto il rapporto  relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per la tutela delle strade, approvato con R.D.  8  dicembre
          1933, n. 1740, e dalla L. 20  giugno  1935,  n.  1349,  sui
          servizi di trasporto merci. 
             Nelle materie di competenza delle regioni e negli  altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
             Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
          il rapporto e' presentato, rispettivamente,  al  presidente
          della giunta provinciale o al sindaco. 
             L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
             Il funzionario o l'agente che ha proceduto al  sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
          centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
          legge, in sostituzione del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13 maggio 1976, n.  407,  saranno  indicati  gli
          uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
          comma, anche per i casi in  cui  leggi  precedenti  abbiano
          regolato diversamente la competenza.». 
             Con il decreto indicato  nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le  modalita'  relative  alla   esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
             - La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3
          agosto 1999, n. L 203. 
             - La direttiva 2002/4/CE pubblicata  nella  G.U.C.E.  31
          gennaio 2002, n. L 30. 
             - Il decreto legislativo 29  luglio  2003,  n.  267,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre  2003,  n.
          219.