Art. 37. (Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche' delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole) 1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino piu' le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione. 2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni: 1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualita' e di peso; 2) svolga l'attivita' di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova; b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie; c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/ 2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni nazionali applicative; d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attivita'; e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura "EXTRA" e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008: 1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova; 2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio; 3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova; 4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova; f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio; g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o piu' diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative; h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonche' all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione. 3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare e' superiore alle 50.000 uova. 4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta'. 5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non e' in regola. 7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' modalita' uniformi per l'attivita' di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) che e' anche l'Autorita' competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo. 9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali; b) priorita' agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE; c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo: allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti); d) priorita' per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza esclusivamente nazionale; e) priorita' per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici; f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione; g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti; h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri; i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con universita' e centri di ricerca; l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) - 1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003". 11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 37: - Il regolamento (CE) n. 589/2008, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 giugno 2008, n. L 163. - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007: «Art. 7 (Origine delle uova). - 1. Sulle uova e sugli imballaggi e' possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per territorio». «Art. 8 (Tipo di alimentazione). - 1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita' con la normativa vigente in materia di alimentazione animale (Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso. 2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i seguenti requisiti minimi: a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali; b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piu' di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime. 3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.». «Art. 9 (Utilizzo della dicitura extra). - 1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura «EXTRA» o «EXTRA FRESCHE», a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile: a) la data di deposizione e b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione. 2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puo' essere apposta direttamente dal produttore. Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni: a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati debbono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali sono riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica comunicazione; b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato almeno con frequenza semestrale.». «Art. 10. - Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 7, 8 e 9 e di eventuali altre, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilita' con la vigente normativa. 2. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non conformita' verranno attuate le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4.». - Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. - Si riporta il testo dell'art. 17,della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.». Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». - La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 1999, n. L 203. - La direttiva 2002/4/CE pubblicata nella G.U.C.E. 31 gennaio 2002, n. L 30. - Il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n. 219.