Art. 37. (Comunicazione di violazioni tributarie) 1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie"; b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Note all'articolo 37. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268 del supplemento ordinario n. 1, reca "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Si riporta il testo dell'articolo 36 del succitato decreto, come modificato dalla presente legge: "Art. 36. Comunicazione di violazioni tributarie. (commi 1, 2 e 3 abrogati). I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".