Art. 37 
 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo  2328  del  codice
civile, le parole: «al quale e'  demandato  il  controllo  contabile»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «incaricato  di   effettuare   la
revisione legale dei conti». 
  2. Al numero 4) del  primo  comma  dell'articolo  2335  del  codice
civile, le parole: «cui e' demandato  il  controllo  contabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «incaricato  di  effettuare  la  revisione
legale dei conti». 
  3. Al numero 2) del  primo  comma  dell'articolo  2364  del  codice
civile, le parole: «al quale e'  demandato  il  controllo  contabile»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «incaricato  di   effettuare   la
revisione legale dei conti». 
  4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis  del  codice
civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti:  «il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 
  5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le  parole:
«tra gli iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  istituito
presso il Ministero della giustizia» sono sostitute  dalle  seguenti:
«tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro». 
  6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma,  le  parole:
«dei  revisori  contabili»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale». 
  7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del
titolo V, del libro V del codice civile e' sostituita dalla seguente:
«Della revisione legale dei conti». 
  8.  L'articolo  2409-bis  del  codice  civile  e'  sostituito   dal
seguente: 
  «Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione  legale
dei conti sulla societa' e' esercitata  da  un  revisore  legale  dei
conti o da una societa' di revisione  legale  iscritti  nell'apposito
registro». 
  Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla  redazione  del
bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti
sia esercitata dal  collegio  sindacale.  In  tal  caso  il  collegio
sindacale e' costituito da  revisori  legali  iscritti  nell'apposito
registro». 
  9.   Sono   abrogati   gli    articoli    2409-ter,    2409-quater,
2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile. 
  10. All'articolo 2409-septies del codice civile,  le  parole:  «del
controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione
legale dei conti». 
  11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del  codice  civile,
le  parole:  «gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori   contabili
istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite  dalle
seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro». 
  12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile e' sostituito
dal seguente: 
  «Art.  2409-quinquiesdecies  (Revisione  legale).  -  La  revisione
legale dei conti e' svolta  a  norma  dell'articolo  2409-bis,  primo
comma». 
  13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo  comma,
le parole: «gli iscritti nel registro dei  revisori  contabili»  sono
sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti  nell'apposito
registro». 
  14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma,
alla lettera c) le  parole:  «i  soggetti  incaricati  del  controllo
contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti». 
  15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituta dalla seguente: «Norme  applicabili  e
revisione legale»; 
    b) il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  «La  revisione
legale dei conti e' svolta ai  sensi  dell'articolo  2409-bis,  primo
comma.». 
  16. All'articolo 2427, primo comma,  del  codice  civile,  dopo  il
numero 16) e' inserito il seguente: 
  «16-bis) salvo  che  la  societa'  sia  inclusa  in  un  ambito  di
consolidamento  e  le  informazioni  siano   contenute   nella   nota
integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo  totale  dei
corrispettivi  spettanti  al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo
totale dei corrispettivi di  competenza  per  gli  altri  servizi  di
verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per
i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei  corrispettivi
di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;». 
  17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma dopo le parole: «al  collegio  sindacale»  sono
inserite le seguenti:  «e  al  soggetto  incaricato  della  revisione
legale dei conti»; 
    b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al terzo comma  le  parole:  «del  controllo  contabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 
  18. All'articolo 2433-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma le parole: «al controllo da parte  di  societa'
di  revisione  iscritte  all'albo  speciale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il  regime  previsto
dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»; 
    b) al secondo comma, le parole:  «della  societa'  di  revisione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   soggetto   incaricato   di
effettuare la revisione legale dei conti»; 
    c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo  contabile»
sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 
  19. All'articolo 2434-bis, secondo comma,  del  codice  civile,  le
parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite  dalle
seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la  revisione  legale
dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi». 
  20. All'articolo 2437-ter, secondo comma,  del  codice  civile,  le
parole:  «revisione  contabile»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«revisione legale dei conti». 
  21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al quarto comma le parole: «dalla  societa'  incaricata  della
revisione contabile» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  revisore
legale o dalla societa' di revisione legale»; 
    b) al sesto comma  le  parole:  «del  controllo  contabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 
  22. All'articolo 2447-ter,  primo  comma,  del  codice  civile,  la
lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f) la nomina  di  un  revisore  legale  o  di  una  societa'  di
revisione legale per la revisione dei conti  dell'affare,  quando  la
societa' non e' gia' assoggettata alla revisione legale;». 
  23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice  civile  le
parole:  «revisione  contabile»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«revisione legale dei conti». 
  24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile,
le  parole:  «gli  eventuali  soggetti   incaricati   del   controllo
contabile» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'eventuale  soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 
  25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le  parole:
«di un esperto o di una societa' di revisione iscritti  nel  registro
dei revisori contabili  o  di  una  societa'  di  revisione  iscritta
nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di  un  revisore
legale o di una societa' di revisione legali  iscritti  nell'apposito
registro». 
  26. L'articolo 2477 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione  legale  dei  conti).  -
L'atto costitutivo puo' prevedere,  determinandone  le  competenze  e
poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. 
  La nomina del collegio sindacale e'  obbligatoria  se  il  capitale
sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito  per  le  societa'
per azioni. 
  La nomina del collegio sindacale e'  altresi'  obbligatoria  se  la
societa': 
    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
    c) per due  esercizi  consecutivi  ha  superato  due  dei  limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
  L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla  lettera  c)
del terzo comma cessa se, per due esercizi  consecutivi,  i  predetti
limiti non vengono superati. 
  Nei casi previsti  dal  secondo  e  terzo  comma  si  applicano  le
disposizioni in tema di societa' per azioni;  se  l'atto  costitutivo
non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata
dal collegio sindacale. 
  L'assemblea che approva il  bilancio  in  cui  vengono  superati  i
limiti indicati al secondo  e  terzo  comma  deve  provvedere,  entro
trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non
provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato.». 
  27. All'articolo 2478 del codice civile, al  numero  4)  del  primo
comma, le parole: «o del revisore  nominati»  sono  sostituite  dalla
seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o  del  revisore»
sono soppresse. 
  28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile,
le parole:  «del  revisore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 
  29. All'articolo 2482-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma le parole: «o del revisore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti»; 
    b) al quarto comma, le parole: «o il  revisore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la  revisione
legale dei conti». 
  30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole:
«della revisione  contabile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
effettuare la revisione legale dei conti». 
  31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis  del  codice  civile  le
parole: «della  societa'  di  revisione  incaricata  della  revisione
contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti». 
  32. Il secondo periodo del terzo  comma  dell'articolo  2501-sexies
del codice civile e' sostituito dal  seguente:  «Se  la  societa'  e'
quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa'
di revisione sottoposte alla vigilanza  della  Commissione  Nazionale
per le Societa' e la Borsa». 
  33. All'articolo  2501-septies  del  codice  civile,  primo  comma,
numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite  dalle
seguenti: «la revisione legale». 
  34. L'articolo 2624 del codice civile e' abrogato. 
  35.  All'articolo  2625,  primo  comma,  del  codice  civile,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «o di revisione» sono soppresse; 
    b) le parole: «, ad altri  organi  sociali  o  alle  societa'  di
revisione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  ad  altri  organi
sociali». 
  36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile,  le  parole:
«, i liquidatori e i responsabili della  revisione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e i liquidatori». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il testo dell'art.  2328,  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2328  (Atto  costitutivo).  -  La  societa'  puo'
          essere costituita per contratto o per atto unilaterale. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico: 
                1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
          il  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di  costituzione,  il
          domicilio o la sede,  la  cittadinanza  dei  soci  e  degli
          eventuali  promotori,  nonche'  il  numero   delle   azioni
          assegnate a ciascuno di essi; 
                2) la denominazione e il comune  ove  sono  poste  la
          sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
                3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
                4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di  quello
          versato; 
                5) il numero  e  l'eventuale  valore  nominale  delle
          azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione
          e circolazione; 
                6) il valore attribuito ai crediti e  beni  conferiti
          in natura; 
                7) le norme secondo le quali gli utili devono  essere
          ripartiti; 
                8) i benefici eventualmente accordati ai promotori  o
          ai soci fondatori; 
                9) il sistema di amministrazione adottato, il  numero
          degli amministratori e i loro poteri, indicando  quali  tra
          essi hanno la rappresentanza della societa'; 
                10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 
                11) la nomina  dei  primi  amministratori  e  sindaci
          ovvero dei componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  e,
          quando previsto, del soggetto incaricato di  effettuare  la
          revisione legale dei conti. 
              12) l'importo  globale,  almeno  approssimativo,  delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'; 
                13) la durata della societa' ovvero, se  la  societa'
          e' costituita a tempo indeterminato, il periodo  di  tempo,
          comunque non superiore ad un  anno,  decorso  il  quale  il
          socio potra' recedere. 
              Lo   statuto   contenente   le   norme   relative    al
          funzionamento della societa', anche  se  forma  oggetto  di
          atto  separato,  costituisce  parte  integrante   dell'atto
          costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
          costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.». 
              - Il testo dell'art.  2335,  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   2335   (Assemblea   dei   sottoscrittori).    -
          L'assemblea dei sottoscrittori: 
                1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per
          la costituzione della societa'; 
                2) delibera sul  contenuto  dell'atto  costitutivo  e
          dello statuto; 
                3) delibera  sulla  riserva  di  partecipazione  agli
          utili fatta a proprio favore dai promotori; 
                4) nomina gli amministratori ed i  sindaci  ovvero  i
          componenti  del  consiglio  di   sorveglianza   e,   quando
          previsto, il soggetto incaricato di effettuare le revisione
          legale dei conti. 
              L'assemblea e' validamente costituita con  la  presenza
          della meta' dei sottoscrittori. 
              Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto,  qualunque
          sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita'
          delle deliberazioni si richiede il  voto  favorevole  della
          maggioranza dei presenti. 
              Tuttavia per modificare  le  condizioni  stabilite  nel
          programma  e'   necessario   il   consenso   di   tutti   i
          sottoscrittori.». 
              - Il testo dell'art.  2364,  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
          consiglio di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  prive  di
          consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 
                1) approva il bilancio; 
                2) nomina  e  revoca  gli  amministratori;  nomina  i
          sindaci e il presidente del collegio  sindacale  e,  quando
          previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione
          legale dei conti; 
                3) determina il compenso degli amministratori  e  dei
          sindaci , se non e' stabilito dallo statuto; 
                4)    delibera    sulla     responsabilita'     degli
          amministratori e dei sindaci; 
                5) delibera  sugli  altri  oggetti  attribuiti  dalla
          legge  alla  competenza   dell'assemblea,   nonche'   sulle
          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
          la responsabilita' di questi per gli atti compiuti; 
                6)  approva  l'eventuale   regolamento   dei   lavori
          assembleari. 
              L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno  una
          volta l'anno , entro il termine stabilito dallo  statuto  e
          comunque non superiore a centoventi giorni  dalla  chiusura
          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un
          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del
          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono
          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
          nella relazione prevista dall'art. 2428  le  ragioni  della
          dilazione.». 
              - Il testo dell'art. 2364-bis, del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa'  con
          consiglio  di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  ove   e'
          previsto  il   consiglio   di   sorveglianza,   l'assemblea
          ordinaria: 
                1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 
                2) determina il compenso ad essi spettante, se non e'
          stabilito nello statuto; 
                3) delibera sulla responsabilita' dei consiglieri  di
          sorveglianza; 
                4) delibera sulla distribuzione degli utili; 
                5) nomina il soggetto  incaricato  di  effettuare  la
          revisione legale dei conti. 
              Si applica il secondo comma dell'art. 2364.». 
              - Il testo dell'art.  2397,  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2397 (Composizione del collegio). -  Il  collegio
          sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
          o non soci . Devono inoltre  essere  nominati  due  sindaci
          supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche.». 
              - Il testo dell'art.  2399,  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).  -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
                a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'art. 2382; 
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la
          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
          l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma  dell'art.
          2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.». 
              - Per la rubrica del paragrafo 4 della sezione  VI-bis,
          del capo V, del titolo V, del libro V  del  codice  civile,
          vedi note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 2409-septies, del  codice  civile,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2409-septies  (Scambio  di  informazioni).  -  Il
          collegio sindacale e i soggetti incaricati della  revisione
          legale  dei   conti   si   scambiano   tempestivamente   le
          informazioni rilevanti per  l'espletamento  dei  rispettivi
          compiti.». 
              - Il testo dell'art. 2409-duodecies, del codice civile,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2409-duodecies  (Consiglio  di  sorveglianza).  -
          Salvo che lo statuto non  preveda  un  maggior  numero,  il
          consiglio di  sorveglianza  si  compone  di  un  numero  di
          componenti, anche non soci, non inferiore a tre. 
              Fatta  eccezione  per  i  primi  componenti  che   sono
          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti
          il consiglio di sorveglianza spetta  all'assemblea,  previa
          determinazione del loro numero nei limiti  stabiliti  dallo
          statuto. 
              I componenti del consiglio di sorveglianza  restano  in
          carica  per  tre  esercizi  e  scadono  alla   data   della
          successiva assemblea prevista dal secondo  comma  dell'art.
          2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto
          dal momento in cui il consiglio di  sorveglianza  e'  stato
          ricostituito. 
              Almeno  un  componente  effettivo  del   consiglio   di
          sorveglianza deve  essere  scelto  tra  i  revisori  legali
          iscritti nell'apposito registro. 
              I  componenti  del  consiglio  di   sorveglianza   sono
          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e
          sono  revocabili  dall'assemblea  in  qualunque  tempo  con
          deliberazione adottata  con  la  maggioranza  prevista  dal
          quinto comma dell'art. 2393, anche  se  nominati  nell'atto
          costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se
          la revoca avviene senza giusta causa. 
              Lo  statuto,  fatto  salvo  quanto  previsto  da  leggi
          speciali  in   relazione   all'esercizio   di   particolari
          attivita', puo' subordinare l'assunzione  della  carica  al
          possesso  di   particolari   requisiti   di   onorabilita',
          professionalita' e indipendenza. 
              Se nel corso dell'esercizio vengono  a  mancare  uno  o
          piu' componenti del consiglio di sorveglianza,  l'assemblea
          provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
              Il presidente del consiglio di sorveglianza  e'  eletto
          dall'assemblea. 
              Lo  statuto  determina  i  poteri  del  presidente  del
          consiglio di sorveglianza. 
              Non possono essere eletti alla carica di componente del
          consiglio  di   sorveglianza   e,   se   eletti,   decadono
          dall'ufficio: 
                a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'art. 2382; 
                b) i componenti del consiglio di gestione; 
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa controllate  o  a  quelle  sottoposte  a
          comune controllo da un rapporto di lavoro o da un  rapporto
          continuativo  di  consulenza  o  di   prestazione   d'opera
          retribuita che ne compromettano l'indipendenza. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.». 
              - Il  testo  dell'art.  2409-octiesdecies,  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  2409-octiesdecies  (Comitato  per  il  controllo
          sulla  gestione).  -  Salvo  diversa   disposizione   dello
          statuto, la determinazione  del  numero  e  la  nomina  dei
          componenti del comitato per  il  controllo  sulla  gestione
          spetta al consiglio di amministrazione. Nelle societa'  che
          fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il  numero
          dei componenti del comitato non  puo'  essere  inferiore  a
          tre. 
              Il comitato e' composto da amministratori  in  possesso
          dei requisiti di onorabilita' e professionalita'  stabiliti
          dallo statuto  e  dei  requisiti  di  indipendenza  di  cui
          all'art.  2409-septiesdecies,  che  non  siano  membri  del
          comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe
          o particolari cariche e comunque  non  svolgano,  anche  di
          mero fatto, funzioni attinenti alla  gestione  dell'impresa
          sociale  o  di  societa'  che  la  controllano  o  ne  sono
          controllate. 
              Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo
          sulla gestione deve essere scelto  fra  i  revisori  legali
          iscritti nell'apposito registro. 
              In caso di morte, rinunzia revoca  o  decadenza  di  un
          componente del comitato per il controllo sulla gestione, il
          consiglio  di  amministrazione  provvede  senza  indugio  a
          sostituirlo scegliendolo tra gli  altri  amministratori  in
          possesso dei requisiti previsti dai  commi  precedenti;  se
          cio' non e'  possibile,  provvede  senza  indugio  a  norma
          dell'art. 2386 scegliendo persona  provvista  dei  suddetti
          requisiti. 
              Il comitato per il controllo sulla gestione: 
                a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta  dei
          suoi membri, il presidente; 
                b)   vigila    sull'adeguatezza    della    struttura
          organizzativa della  societa',  del  sistema  di  controllo
          interno e del sistema amministrativo e  contabile,  nonche'
          sulla sua idoneita' a rappresentare correttamente  i  fatti
          di gestione; 
                c)  svolge  gli  ulteriori  compiti  affidatigli  dal
          consiglio di amministrazione con  particolare  riguardo  ai
          rapporti  con  il  soggetto  incaricato  di  effettuare  la
          revisione legale dei conti. 
              Al  comitato  per  il  controllo  sulla   gestione   si
          applicano altresi', in  quanto  compatibili,  gli  articoli
          2404, primo, terzo e quarto comma,  2405,  primo  comma,  e
          2408.». 
              - Per l'art. 2409-noviesdecies, del codice civile, vedi
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  2427,  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2427 (Contenuto della  nota  integrativa).  -  La
          nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
          altre disposizioni: 
                1) i criteri applicati nella valutazione  delle  voci
          del  bilancio,  nelle  rettifiche   di   valore   e   nella
          conversione dei valori non espressi all'origine  in  moneta
          avente corso legale nello Stato; 
                2) i movimenti delle  immobilizzazioni,  specificando
          per ciascuna voce: il costo; le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenuti
          nell'esercizio; le rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio; 
                3) la composizione delle voci: "costi di  impianto  e
          di ampliamento" e: "costi di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
          pubblicita'" nonche'  le  ragioni  della  iscrizione  ed  i
          rispettivi criteri di ammortamento; 
                3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni  di
          valore  applicate   alle   immobilizzazioni   materiali   e
          immateriali, facendo a tal fine  esplicito  riferimento  al
          loro  concorso  alla   futura   produzione   di   risultati
          economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
          rilevante, al loro valore di mercato,  segnalando  altresi'
          le differenze rispetto  a  quelle  operate  negli  esercizi
          precedenti ed evidenziando la loro influenza sui  risultati
          economici dell'esercizio; 
                4) le variazioni intervenute nella consistenza  delle
          altre voci dell'attivo e del passivo; in  particolare,  per
          le voci  del  patrimonio  netto,  per  i  fondi  e  per  il
          trattamento  di  fine  rapporto,   la   formazione   e   le
          utilizzazioni; 
                5)   l'elenco   delle    partecipazioni,    possedute
          direttamente o per tramite di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona, in  imprese  controllate  e  collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale, l'importo del  patrimonio  netto,  l'utile  o  la
          perdita dell'ultimo esercizio,  la  quota  posseduta  e  il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 
                6) distintamente per ciascuna voce,  l'ammontare  dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni, e dei debiti assistiti  da  garanzie  reali  su  beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie e  con  specifica  ripartizione  secondo  le  aree
          geografiche; 
                6-bis)   eventuali   effetti   significativi    delle
          variazioni nei cambi valutari verificatesi  successivamente
          alla chiusura dell'esercizio; 
                6-ter) distintamente per ciascuna  voce,  l'ammontare
          dei  crediti  e  dei  debiti  relativi  ad  operazioni  che
          prevedono l'obbligo per  l'acquirente  di  retrocessione  a
          termine; 
                7) la  composizione  delle  voci  "ratei  e  risconti
          attivi" e "ratei e risconti passivi" e  della  voce  "altri
          fondi" dello stato patrimoniale, quando il  loro  ammontare
          sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre
          riserve"; 
                7-bis) le voci  di  patrimonio  netto  devono  essere
          analiticamente indicate,  con  specificazione  in  appositi
          prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
          e   distribuibilita',   nonche'   della    loro    avvenuta
          utilizzazione nei precedenti esercizi; 
                8)  l'ammontare  degli  oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo  dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce; 
                9)   gli   impegni   non   risultanti   dallo   stato
          patrimoniale; le notizie sulla  composizione  e  natura  di
          tali impegni e dei conti d'ordine, la  cui  conoscenza  sia
          utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
          della societa',  specificando  quelli  relativi  a  imprese
          controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
          al controllo di queste ultime; 
                10) se  significativa,  la  ripartizione  dei  ricavi
          delle vendite e  delle  prestazioni  secondo  categorie  di
          attivita' e secondo aree geografiche; 
                11)  l'ammontare  dei  proventi  da   partecipazioni,
          indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi; 
                12) la suddivisione degli interessi  ed  altri  oneri
          finanziari, indicati nell'art. 2425,  n.  17),  relativi  a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 
                13)   la   composizione   delle    voci:    "proventi
          straordinari" e: "oneri straordinari" del conto  economico,
          quando il loro ammontare sia apprezzabile; 
                14) un apposito prospetto contenente: 
                  a) la descrizione delle differenze  temporanee  che
          hanno comportato la  rilevazione  di  imposte  differite  e
          anticipate,  specificando   l'aliquota   applicata   e   le
          variazioni rispetto all'esercizio precedente,  gli  importi
          accreditati  o  addebitati  a  conto  economico  oppure   a
          patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
          motivazioni; 
                  b)    l'ammontare    delle    imposte    anticipate
          contabilizzato   in   bilancio    attinenti    a    perdite
          dell'esercizio o di esercizi precedenti  e  le  motivazioni
          dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le
          motivazioni della mancata iscrizione; 
                15) il numero medio  dei  dipendenti,  ripartito  per
          categoria; 
                16)   l'ammontare   dei   compensi   spettanti   agli
          amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per  ciascuna
          categoria; 
                16-bis) salvo che  la  societa'  sia  inclusa  in  un
          ambito di consolidamento e le informazioni siano  contenute
          nella nota integrativa del relativo  bilancio  consolidato,
          l'importo totale dei corrispettivi  spettanti  al  revisore
          legale o alla societa' di revisione legale per la revisione
          legale   dei   conti   annuali,   l'importo   totale    dei
          corrispettivi  di  competenza  per  gli  altri  servizi  di
          verifica svolti,  l'importo  totale  dei  corrispettivi  di
          competenza per i servizi di consulenza fiscale e  l'importo
          totale dei corrispettivi di competenza  per  altri  servizi
          diversi dalla revisione contabile; 
                17) il  numero  e  il  valore  nominale  di  ciascuna
          categoria di azioni della societa' e il numero e il  valore
          nominale delle nuove  azioni  della  societa'  sottoscritte
          durante l'esercizio; 
                18)  le  azioni   di   godimento,   le   obbligazioni
          convertibili in azioni e i titoli o  valori  simili  emessi
          dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
          essi attribuiscono; 
                19)  il  numero  e  le  caratteristiche  degli  altri
          strumenti   finanziari   emessi   dalla    societa',    con
          l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi  che
          conferiscono  e  delle  principali  caratteristiche   delle
          operazioni relative; 
                19-bis) i  finanziamenti  effettuati  dai  soci  alla
          societa',  ripartiti  per  scadenze  e  con   la   separata
          indicazione  di  quelli  con  clausola   di   postergazione
          rispetto agli altri creditori; 
                20)  i  dati  richiesti  dal  terzo  comma  dell'art.
          2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad  uno
          specifico affare ai sensi della lettera a) del primo  comma
          dell'art. 2447-bis; 
                21) i dati richiesti  dall'art.  2447-decies,  ottavo
          comma; 
                22)  le  operazioni  di  locazione  finanziaria   che
          comportano  il  trasferimento  al  locatario  della   parte
          prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai  beni  che
          ne  costituiscono  oggetto,  sulla  base  di  un   apposito
          prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
          canone non scadute quale determinato utilizzando  tassi  di
          interesse pari all'onere finanziario effettivo  inerenti  i
          singoli   contratti,    l'onere    finanziario    effettivo
          attribuibile   ad   essi   e   riferibile    all'esercizio,
          l'ammontare  complessivo  al  quale  i  beni   oggetto   di
          locazione sarebbero stati iscritti alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio   qualora    fossero    stati    considerati
          immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
          rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
          all'esercizio; 
                22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate,
          precisando l'importo, la natura del rapporto e  ogni  altra
          informazione necessaria per la  comprensione  del  bilancio
          relativa  a  tali  operazioni,  qualora  le  stesse   siano
          rilevanti e non siano state concluse a  normali  condizioni
          di  mercato.  Le   informazioni   relative   alle   singole
          operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura,
          salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria
          per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  sul  risultato
          economico della societa'; 
                22-ter) la natura e l'obiettivo economico di  accordi
          non risultanti dallo stato  patrimoniale,  con  indicazione
          del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico,  a
          condizione che i rischi e  i  benefici  da  essi  derivanti
          siano  significativi  e  l'indicazione  degli  stessi   sia
          necessaria  per  valutare  la  situazione  patrimoniale   e
          finanziaria e il risultato economico della societa'. 
              Ai  fini  dell'applicazione  del  primo  comma,  numeri
          22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428,  terzo
          comma, numero 6-bis),  per  le  definizioni  di  "strumento
          finanziario",  "strumento  finanziario   derivato",   "fair
          value",  "parte  correlata"  e  "modello   e   tecnica   di
          valutazione generalmente accettato" si  fa  riferimento  ai
          principi  contabili  internazionali  adottati   dall'Unione
          europea.». 
              - Il testo  dell'art.  2429  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  2429  (Relazione  dei  sindaci  e  deposito  del
          bilancio).  -Il  bilancio  deve  essere  comunicato   dagli
          amministratori  al  collegio  sindacale,  e   al   soggetto
          incaricato  della  revisione  legale  dei  conti   con   la
          relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
          l'assemblea che deve discuterlo. 
              Il collegio sindacale deve riferire  all'assemblea  sui
          risultati dell'esercizio sociale  e  sull'attivita'  svolta
          nell'adempimento dei propri doveri, e fare le  osservazioni
          e  le  proposte  in  ordine  al   bilancio   e   alla   sua
          approvazione,  con  particolare  riferimento  all'esercizio
          della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. 
              Il  bilancio,  con  le  copie   integrali   dell'ultimo
          bilancio  delle  societa'  controllate   e   un   prospetto
          riepilogativo  dei  dati  essenziali  dell'ultimo  bilancio
          delle societa' collegate, deve restare depositato in  copia
          nella sede della societa', insieme con le  relazioni  degli
          amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
          revisione legale dei conti, durante i quindici  giorni  che
          precedono l'assemblea, e  finche'  sia  approvato.  I  soci
          possono prenderne visione. 
              Il deposito  delle  copie  dell'ultimo  bilancio  delle
          societa' controllate prescritto dal comma  precedente  puo'
          essere sostituito, per quelle incluse  nel  consolidamento,
          dal  deposito  di  un  prospetto  riepilogativo  dei   dati
          essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.». 
              - Il testo dell'art. 2433-bis del codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  2433-bis   (Acconti   sui   dividendi).   -   La
          distribuzione di acconti sui dividendi e'  consentita  solo
          alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per  legge  a
          revisione legale dei  conti,  secondo  il  regime  previsto
          dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. 
              La distribuzione di acconti sui dividendi  deve  essere
          prevista   dallo   statuto   ed   e'    deliberata    dagli
          amministratori dopo  il  rilascio  da  parte  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei  conti  di
          un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente
          e la sua approvazione. 
              Non e'  consentita  la  distribuzione  di  acconti  sui
          dividendi quando dall'ultimo bilancio  approvato  risultino
          perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. 
              L'ammontare  degli  acconti  sui  dividendi  non   puo'
          superare  la  minor  somma  tra   l'importo   degli   utili
          conseguiti  dalla   chiusura   dell'esercizio   precedente,
          diminuito delle  quote  che  dovranno  essere  destinate  a
          riserva per obbligo legale o  statutario,  e  quello  delle
          riserve disponibili. 
              Gli  amministratori  deliberano  la  distribuzione   di
          acconti sui dividendi sulla base di un prospetto  contabile
          e di una relazione, dai quali  risulti  che  la  situazione
          patrimoniale,  economica  e  finanziaria   della   societa'
          consente la distribuzione stessa. Su  tali  documenti  deve
          essere acquisito il parere del  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. 
              Il   prospetto   contabile,    la    relazione    degli
          amministratori e il parere del  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti debbono  restare  depositati  in
          copia nella sede della societa' fino  all'approvazione  del
          bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono  prenderne
          visione. 
              Ancorche' sia successivamente  accertata  l'inesistenza
          degli  utili  di  periodo  risultanti  dal  prospetto,  gli
          acconti sui dividendi erogati in conformita' con  le  altre
          disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i
          soci li hanno riscossi in buona fede.». 
              - Il testo dell'art. 2434-bis del codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  2434-bis  (Invalidita'  della  deliberazione  di
          approvazione del bilancio).  -  Le  azioni  previste  dagli
          articoli 2377  e  2379  non  possono  essere  proposte  nei
          confronti delle deliberazioni di approvazione del  bilancio
          dopo  che   e'   avvenuta   l'approvazione   del   bilancio
          dell'esercizio successivo. 
              La legittimazione  ad  impugnare  la  deliberazione  di
          approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato  di
          effettuare la revisione  legale  dei  conti  ha  emesso  un
          giudizio  privo  di  rilievi  spetta  a  tanti   soci   che
          rappresentino almeno  il  cinque  per  cento  del  capitale
          sociale. 
              Il bilancio dell'esercizio nel corso  del  quale  viene
          dichiarata l'invalidita' di cui al comma  precedente  tiene
          conto delle ragioni di questa.». 
              - Il testo dell'art. 2437-ter, del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2437-ter (Criteri di  determinazione  del  valore
          delle azioni). - Il  socio  ha  diritto  alla  liquidazione
          delle azioni per le quali esercita il recesso. 
              Il valore di liquidazione delle azioni  e'  determinato
          dagli  amministratori,  sentito  il  parere  del   collegio
          sindacale e del soggetto incaricato della revisione  legale
          dei conti,  tenuto  conto  della  consistenza  patrimoniale
          della societa' e delle sue prospettive reddituali,  nonche'
          dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
              Il valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate  in
          mercati  regolamentati  e'  determinato  facendo  esclusivo
          riferimento alla media aritmetica dei  prezzi  di  chiusura
          nei  sei  mesi  che  precedono  la   pubblicazione   ovvero
          ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui
          deliberazioni legittimano il recesso. 
              Lo  statuto   puo'   stabilire   criteri   diversi   di
          determinazione del valore di  liquidazione,  indicando  gli
          elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
          essere  rettificati  rispetto  ai  valori  risultanti   dal
          bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
          elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
          in considerazione.». 
              - Il testo dell'art. dell'art. 2441 del codice  civile,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni  di  nuova
          emissione e le obbligazioni convertibili in  azioni  devono
          essere offerte in opzione ai soci in proporzione al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili  il  diritto  di  opzione  spetta   anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto
          dalle leggi speciali per le societa' con azioni quotate  in
          mercati  regolamentati,  per  l'esercizio  del  diritto  di
          opzione deve essere concesso un  termine  non  inferiore  a
          trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di
          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato
          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della
          societa',  per  almeno  cinque  riunioni,  entro  il   mese
          successivo alla scadenza del termine stabilito a norma  del
          secondo comma. 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato  in  apposita  relazione  dal  revisore
          legale o dalla societa' di revisione legale. 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale,  approvata  da  tanti
          soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
          anche  se  la  deliberazione  e'  presa  in  assemblea   di
          convocazione successiva alla prima. 
              Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del
          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.
          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione
          delle  azioni.  Il  parere  del  collegio  sindacale  e  la
          relazione  giurata  dell'esperto  designato  dal  tribunale
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma  devono  restare
          depositati nella sede della  societa'  durante  i  quindici
          giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia
          deliberato;  i   soci   possono   prenderne   visione.   La
          deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni
          in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto,  per
          le  azioni  quotate   in   mercati   regolamentati,   anche
          dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non  possono  esercitare  il  diritto  di
          voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
          e la deliberazione di aumento del capitale  deve  indicarne
          l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di  opzione  limitatamente  a  un
          quarto delle azioni di  nuova  emissione,  se  queste  sono
          offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di
          societa' che la controllano o che sono da essa controllate.
          L'esclusione dell'opzione in  misura  superiore  al  quarto
          deve essere approvata con  la  maggioranza  prescritta  nel
          quinto comma.». 
              - Il testo dell'art. 2447-ter del codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   2447-ter   (Deliberazione    costitutiva    del
          patrimonio destinato). -  La  deliberazione  che  ai  sensi
          della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina
          un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: 
                a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio; 
                b) i beni e i rapporti  giuridici  compresi  in  tale
          patrimonio; 
                c) il piano economico-finanziario da cui  risulti  la
          congruita'  del  patrimonio  rispetto  alla   realizzazione
          dell'affare, le modalita'  e  le  regole  relative  al  suo
          impiego, il  risultato  che  si  intende  perseguire  e  le
          eventuali garanzie offerte ai terzi; 
                d) gli eventuali apporti di terzi,  le  modalita'  di
          controllo sulla gestione e di partecipazione  ai  risultati
          dell'affare; 
                e) la possibilita' di emettere  strumenti  finanziari
          di partecipazione all'affare, con la specifica  indicazione
          dei diritti che attribuiscono; 
                f) la nomina di un revisore legale o di una  societa'
          di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare,
          quando la societa' non e' gia' assoggettata alla  revisione
          legale; 
                g)  le  regole  di  rendicontazione  dello  specifico
          affare. 
              Salvo   diversa   disposizione   dello   statuto,    la
          deliberazione di  cui  al  presente  articolo  e'  adottata
          dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei  suoi
          componenti.». 
              - Il testo dell'art.  2447-nonies  del  codice  civile,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2447-nonies  (Rendiconto  finale).  -  Quando  si
          realizza ovvero e' divenuto  impossibile  l'affare  cui  e'
          stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del
          primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori redigono
          un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei
          sindaci e del soggetto incaricato  della  revisione  legale
          dei conti, deve  essere  depositato  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese. 
              Nel  caso  in  cui  non   siano   state   integralmente
          soddisfatte le obbligazioni contratte  per  lo  svolgimento
          dello specifico affare cui era destinato il  patrimonio,  i
          relativi  creditori  possono  chiederne   la   liquidazione
          mediante lettera  raccomandata  da  inviare  alla  societa'
          entro  novanta  giorni  dal  deposito  di  cui   al   comma
          precedente. In tale caso, si  applicano  esclusivamente  le
          disposizioni sulla liquidazione delle societa'  di  cui  al
          capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili. 
              Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti
          compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei  creditori
          previsti dall'art. 2447-quinquies. 
              La deliberazione costitutiva del  patrimonio  destinato
          puo'  prevedere  anche  altri  casi  di  cessazione   della
          destinazione del patrimonio allo specifico affare. In  tali
          ipotesi ed  in  quella  di  fallimento  della  societa'  si
          applicano le disposizioni del presente articolo.». 
              - Il testo dell'art.  2463,  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2463 (Costituzione). - La  societa'  puo'  essere
          costituita con contratto o con atto unilaterale. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico e deve indicare: 
                1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
          il  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di  costituzione,  il
          domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 
                2)  la  denominazione,  contenente  l'indicazione  di
          societa' a responsabilita' limitata, e il comune  ove  sono
          poste  la  sede  della  societa'  e   le   eventuali   sedi
          secondarie; 
                3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
                4)  l'ammontare  del  capitale,   non   inferiore   a
          diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 
                5) i  conferimenti  di  ciascun  socio  e  il  valore
          attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 
                6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 
                7) le norme relative al funzionamento della societa',
          indicando   quelle   concernenti   l'amministrazione,    la
          rappresentanza; 
                8) le persone cui  e'  affidata  l'amministrazione  e
          l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la  revisione
          legale dei conti; 
                9) l'importo globale,  almeno  approssimativo,  delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'.». 
              - Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata
          le disposizioni degli articoli 2329,  2330,  2331,  2332  e
          2341. 
              - Il testo  dell'art.  2465  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura  e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un revisore legale o  di
          una societa' di  revisione  legale  iscritti  nell'apposito
          registro. La relazione, che deve contenere  la  descrizione
          dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri  di
          valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e'
          almeno pari a quello  ad  essi  attribuito  ai  fini  della
          determinazione  del  capitale  sociale   e   dell'eventuale
          soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. 
              La disposizione del precedente comma si applica in caso
          di acquisto da parte della societa', per  un  corrispettivo
          pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni  o
          di  crediti  dei  soci  fondatori,   dei   soci   e   degli
          amministratori,  nei  due  anni  dalla   iscrizione   della
          societa'  nel  registro  delle   imprese.   In   tal   caso
          l'acquisto,   salvo    diversa    disposizione    dell'atto
          costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
          a norma dell'art. 2479. 
              Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano  il
          secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto  e  quinto  comma
          dell'art. 2343-bis.». 
              - Il testo  dell'art.  2478  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2478 (Libri sociali obbligatori). - In sospeso. 
              Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
          nell'art. 2214, la societa' deve tenere: 
                1); 
                2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale  sono
          trascritti senza indugio sia  i  verbali  delle  assemblee,
          anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni  prese
          ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art.  2479;
          la relativa documentazione e' conservata dalla societa'; 
                3) il libro delle decisioni degli amministratori; 
                4) il libro delle decisioni  del  collegio  sindacale
          nominato ai sensi dell'art. 2477. 
              I libri indicati nei numeri 2) e  3)  del  primo  comma
          devono essere tenuti a cura degli amministratori e il libro
          indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a
          cura dei sindaci. 
              I contratti della  societa'  con  l'unico  socio  o  le
          operazioni a favore dell'unico  socio  sono  opponibili  ai
          creditori  della  societa'  solo  se  risultano  dal  libro
          indicato nel numero 3 del primo comma  o  da  atto  scritto
          avente data certa anteriore al pignoramento.». 
              - Il testo  dell'art.  2479  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2479 (Decisioni dei  soci).  -  I  soci  decidono
          sulle materie  riservate  alla  loro  competenza  dall'atto
          costitutivo,  nonche'  sugli  argomenti  che  uno  o   piu'
          amministratori o tanti soci  che  rappresentano  almeno  un
          terzo  del  capitale   sociale   sottopongono   alla   loro
          approvazione. 
              In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
                1) l'approvazione del  bilancio  e  la  distribuzione
          degli utili; 
                2) la  nomina,  se  prevista  nell'atto  costitutivo,
          degli amministratori; 
                3) la nomina nei casi  previsti  dall'art.  2477  dei
          sindaci e del  presidente  del  collegio  sindacale  o  del
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti; 
                4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
                5) la decisione di compiere operazioni che comportano
          una   sostanziale   modificazione   dell'oggetto    sociale
          determinato   nell'atto   costitutivo   o   una   rilevante
          modificazione dei diritti dei soci. 
              L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni  dei
          soci siano adottate mediante consultazione scritta o  sulla
          base del consenso espresso per iscritto. In  tal  caso  dai
          documenti  sottoscritti  dai  soci  devono  risultare   con
          chiarezza  l'argomento  oggetto  della  decisione   ed   il
          consenso alla stessa. 
              Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la  previsione
          di cui al terzo  comma  e  comunque  con  riferimento  alle
          materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo  comma  del
          presente articolo nonche'  nel  caso  previsto  dal  quarto
          comma dell'art. 2482-bis oppure quando lo richiedono uno  o
          piu' amministratori o un numero di soci  che  rappresentano
          almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci
          debbono essere adottate mediante deliberazione  assembleare
          ai sensi dell'art. 2479-bis. 
              Ogni socio ha diritto  di  partecipare  alle  decisioni
          previste dal presente articolo  ed  il  suo  voto  vale  in
          misura proporzionale alla sua partecipazione. 
              Salvo diversa disposizione  dell'atto  costitutivo,  le
          decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
          maggioranza che rappresenti almeno la  meta'  del  capitale
          sociale.». 
              - Il testo dell'art. 2482-bis del codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite).  -
          Quando risulta che il capitale e'  diminuito  di  oltre  un
          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei  soci  per  gli
          opportuni provvedimenti. 
              All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una  relazione
          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della
          societa', con le osservazioni nei casi  previsti  dall'art.
          2477 del collegio sindacale o del  soggetto  incaricato  di
          effettuare  la  revisione  legale  dei  conti.  Se   l'atto
          costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
          e delle osservazioni  deve  essere  depositata  nella  sede
          della societa' almeno  otto  giorni  prima  dell'assemblea,
          perche' i soci possano prenderne visione. 
              Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
          fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
          prevista nel precedente comma. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
              Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori. 
              Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'art. 2446.». 
              - Il testo  dell'art.  2492  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  2492  (Bilancio  finale  di   liquidazione).   -
          Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere  il
          bilancio finale, indicando la  parte  spettante  a  ciascun
          socio o azione nella divisione dell'attivo. 
              Il   bilancio,   sottoscritto   dai    liquidatori    e
          accompagnato dalla relazione dei  sindaci  e  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,  e'
          depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              Nei   novanta    giorni    successivi    all'iscrizione
          dell'avvenuto deposito, ogni socio  puo'  proporre  reclamo
          davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. 
              I reclami devono  essere  riuniti  e  decisi  in  unico
          giudizio, nel quale tutti i soci  possono  intervenire.  La
          trattazione della causa ha inizio  quando  sia  decorso  il
          termine suddetto. La sentenza fa stato  anche  riguardo  ai
          non intervenuti.». 
              - Il testo dell'art. 2501-bis del codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2501-bis (Fusione a seguito di  acquisizione  con
          indebitamento). - Nel caso di  fusione  tra  societa',  una
          delle  quali  abbia  contratto  debiti  per  acquisire   il
          controllo dell'altra, quando per effetto della  fusione  il
          patrimonio di  quest'ultima  viene  a  costituire  garanzia
          generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
          disciplina del presente articolo. 
              Il progetto di fusione di cui  all'art.  2501-ter  deve
          indicare   le   risorse   finanziarie   previste   per   il
          soddisfacimento   delle   obbligazioni    della    societa'
          risultante dalla fusione. 
              La  relazione  di  cui  all'art.  2501-quinquies   deve
          indicare  le  ragioni  che  giustificano   l'operazione   e
          contenere un piano economico e finanziario con  indicazione
          della fonte delle  risorse  finanziarie  e  la  descrizione
          degli obiettivi che si intendono raggiungere. 
              La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
          attesta la ragionevolezza delle indicazioni  contenute  nel
          progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. 
              Al progetto deve  essere  allegata  una  relazione  del
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti  della
          societa' obiettivo o della societa' acquirente. 
              Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano  le
          disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.». 
              - Il testo dell'art.  2501-sexies  del  codice  civile,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti).  -  Uno  o
          piu' esperti per  ciascuna  societa'  devono  redigere  una
          relazione sulla congruita' del  rapporto  di  cambio  delle
          azioni o delle quote, che indichi: 
                a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
          del rapporto di  cambio  proposto  e  i  valori  risultanti
          dall'applicazione di ciascuno di essi; 
                b) le eventuali difficolta' di valutazione. 
              La  relazione  deve  contenere,  inoltre,   un   parere
          sull'adeguatezza del metodo o dei  metodi  seguiti  per  la
          determinazione del rapporto  di  cambio  e  sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del valore adottato. 
              L'esperto o gli esperti sono scelti tra i  soggetti  di
          cui al primo comma dell'art. 2409-bis  e,  se  la  societa'
          incorporante o la societa' risultante dalla fusione e'  una
          societa' per azioni  o  in  accomandita  per  azioni,  sono
          designati dal  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  sede  la
          societa'.  Se   la   societa'   e'   quotata   in   mercati
          regolamentati, l'esperto  e'  scelto  tra  le  societa'  di
          revisione  sottoposte  alla  vigilanza  della   Commissione
          Nazionale per le Societa' e la Borsa. 
              In ogni caso, le  societa'  partecipanti  alla  fusione
          possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
          cui ha sede la societa' risultante dalla fusione  o  quella
          incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. 
              Ciascun esperto ha diritto di ottenere  dalle  societa'
          partecipanti  alla  fusione  tutte  le  informazioni  e   i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. 
              L'esperto risponde  dei  danni  causati  alle  societa'
          partecipanti alle fusioni, ai loro  soci  e  ai  terzi.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile. 
              Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e  quarto  comma
          e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa'  di
          persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
          patrimonio della societa'  di  persone  a  norma  dell'art.
          2343. 
              La relazione di cui al primo comma non e' richiesta  se
          vi rinunciano all'unanimita' i soci  di  ciascuna  societa'
          partecipante alla fusione.». 
              - Il testo dell'art. 2501-septies  del  codice  civile,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
          depositati in copia nella sede delle societa'  partecipanti
          alla fusione, durante i  trenta  giorni  che  precedono  la
          decisione  in  ordine  alla  fusione,  salvo  che  i   soci
          rinuncino al termine con consenso  unanime,  e  finche'  la
          fusione sia decisa: 
                1) il progetto di fusione con le  relazioni  indicate
          negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 
                2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
          partecipanti alla fusione, con le  relazioni  dei  soggetti
          cui compete l'amministrazione e la revisione legale. 
                3)  le   situazioni   patrimoniali   delle   societa'
          partecipanti  alla  fusione  redatte  a   norma   dell'art.
          2501-quater. 
              I soci hanno diritto  di  prendere  visione  di  questi
          documenti e di ottenerne gratuitamente copia.». 
              - Il testo  dell'art.  2625  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2625 (Impedito controllo). -  Gli  amministratori
          che, occultando documenti  o  con  altri  idonei  artifici,
          impediscono o  comunque  ostacolano  lo  svolgimento  delle
          attivita' di controllo  attribuite  ai  soci,  o  ad  altri
          organi sociali sono puniti con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a 10.329 euro. 
              Se la condotta  ha  cagionato  un  danno  ai  soci,  si
          applica la reclusione fino  ad  un  anno  e  si  procede  a
          querela della persona offesa. 
              La pena e' raddoppiata se si  tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
              - Il testo  dell'art.  2635  del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o  promessa
          di utilita'). - Gli amministratori, i direttori generali, i
          dirigenti preposti alla redazione dei  documenti  contabili
          societari, i sindaci, e i liquidatori, i quali,  a  seguito
          della dazione o della promessa  di  utilita',  compiono  od
          omettono atti, in violazione  degli  obblighi  inerenti  al
          loro ufficio,  cagionando  nocumento  alla  societa',  sono
          puniti con la reclusione sino a tre anni. 
              La  stessa  pena  si  applica  a  chi  da'  o  promette
          l'utilita'. 
              La pena e' raddoppiata se si  tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              Si procede a querela della persona offesa.».