Art. 37 
 
                   (Disposizioni antiriciclaggio) 
 
1. Gli operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in
paesi cosi' detti black list di cui al  decreto  del  Ministro  delle
Finanze 4 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.  107,  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  23  novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche  e
integrazioni,  previa   autorizzazione   rilasciata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
Il  rilascio  di  tale  autorizzazione  e'  subordinato  alla  previa
individuazione dell'operatore economico,  individuale  o  collettivo,
mediante la comunicazione dei dati  che  identificano  gli  effettivi
titolari delle partecipazioni societarie, anche  per  il  tramite  di
societa' controllanti e per il tramite di societa'  fiduciarie;  alla
identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo  degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti
dalla normativa italiana. La presente disposizione si  applica  anche
in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che  consentano
la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione  dei  contratti
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni  di
parita' e reciprocita'. 
2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  escludere  con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di  prevenire  fenomeni  a  particolare  rischio  di  frode  fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi  cosi'  detti  non
black list nonche' a specifici settori di attivita' e  a  particolari
tipologie di soggetti.