Art. 37. 
 
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni  per  i
       veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE) 
 
  1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  quando  la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6  e
7, e' commessa da un conducente  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria  C,  C+E,  D  o  D+E   nell'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto  di  persone  o  cose,  il  conducente  e'  ammesso  ad
effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette  al
proprio comando o ufficio  il  verbale  e  la  somma  riscossa  e  ne
rilascia ricevuta  al  trasgressore,facendo  menzione  del  pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 
  2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a  titolo
di cauzione, una somma pari alla meta'  del  massimo  della  sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della  cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione.  La
cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente  accertatore
dipende. 
  2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a  quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non superiore a  sessanta  giorni.  Il  veicolo  sottoposto  a  fermo
amministrativo e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del  comma
1 dell'articolo 214-bis». 
  2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,  a
spese  del  responsabile  della  violazione,  ad  uno  dei   soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»; 
    b) il comma 4-bis e' abrogato. 
 
 
          Note all'art. 37. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  202  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            202. Pagamento in misura ridotta. 
            1. Per le violazioni per  le  quali  il  presente  codice
          stabilisce una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma
          restando   l'applicazione    delle    eventuali    sanzioni
          accessorie, il trasgressore  e'  ammesso  a  pagare,  entro
          sessanta giorni dalla contestazione o dalla  notificazione,
          una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 
            2. Il trasgressore puo'  corrispondere  la  somma  dovuta
          presso l'ufficio dal  quale  dipende  l'agente  accertatore
          oppure a mezzo di versamento  in  conto  corrente  postale,
          oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  conto
          corrente  bancario.  All'uopo,  nel  verbale  contestato  o
          notificato  devono  essere   indicate   le   modalita'   di
          pagamento, con il richiamo delle norme  sui  versamenti  in
          conto corrente postale,  o,  eventualmente,  su  quelli  in
          conto corrente bancario. 
            2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la
          violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis,  148,  167,
          in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10
          per cento della massa  complessiva  a  pieno  carico,  174,
          commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e'  commessa  da  un
          conducente titolare di patente di  guida  di  categoria  C,
          C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
          di persone o cose, il conducente e' ammesso  ad  effettuare
          immediatamente,  nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
          pagamento in misura ridotta di cui  al  comma  1.  L'agente
          trasmette al proprio comando o  ufficio  il  verbale  e  la
          somma riscossa e  ne  rilascia  ricevuta  al  trasgressore,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo. 
            2-ter. Qualora  il  trasgressore  non  si  avvalga  della
          facolta' di  cui  al  comma  2-bis,  e'  tenuto  a  versare
          all'agente accertatore, a titolo  di  cauzione,  una  somma
          pari alla  meta'  del  massimo  della  sanzione  pecuniaria
          prevista per la violazione. Del versamento  della  cauzione
          e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
          violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio  da
          cui l'agente accertatore dipende. 
            2-quater. In mancanza del versamento  della  cauzione  di
          cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
          veicolo fino a quando non sia stato adempiuto  il  predetto
          onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta
          giorni. Il veicolo sottoposto  a  fermo  amministrativo  e'
          affidato  in  custodia,  a  spese  del  responsabile  della
          violazione, ad uno dei soggetti individuati  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 214-bis. 
            3. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  e'  consentito
          quando il trasgressore non abbia ottemperato  all'invito  a
          fermarsi ovvero, trattandosi di  conducente  di  veicolo  a
          motore,  si  sia  rifiutato  di  esibire  il  documento  di
          circolazione,  la  patente  di  guida  o  qualsiasi   altro
          documento che, ai sensi delle presenti  norme,  deve  avere
          con se'; in tal caso  il  verbale  di  contestazione  della
          violazione deve essere trasmesso al  prefetto  entro  dieci
          giorni dall'identificazione. 
            3-bis. Il pagamento in  misura  ridotta  non  e'  inoltre
          consentito per le violazioni previste  dagli  articoli  83,
          comma 6; 88, comma 3; 97, comma  9;  100,  comma  12;  113,
          comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124,  comma  4;  136,
          comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,  comma  6;  217,
          comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni  il  verbale  di
          contestazione e' trasmesso  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa violazione entro dieci giorni. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  207  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti  di  targa
          EE. 
            1. Quando  con  un  veicolo  immatricolato  all'estero  o
          munito di targa  EE  viene  violata  una  disposizione  del
          presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
          pecuniaria,  il  trasgressore  e'  ammesso  ad   effettuare
          immediatamente,  nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
          pagamento  in  misura  ridotta  previsto   dall'art.   202.
          L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale
          e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo. 
            2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per  qualsiasi
          motivo, della facolta' prevista  del  pagamento  in  misura
          ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo
          di cauzione, una somma pari alla meta'  del  massimo  della
          sanzione  pecuniaria  prevista  per  la   violazione.   Del
          versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale  di
          contestazione della violazione. La cauzione e'  versata  al
          comando od ufficio da cui l'accertatore dipende. 
            2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno  Stato
          membro dell'Unione europea  o  aderente  all'Accordo  sullo
          spazio economico europeo, la somma da versare a  titolo  di
          cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla  somma  richiesta
          per il pagamento in misura ridotta  previsto  dall'articolo
          202. 
            3. In mancanza del versamento della cauzione  di  cui  ai
          commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo  del
          veicolo fino a quando non sia stato adempiuto  il  predetto
          onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta
          giorni. Il veicolo sottoposto  a  fermo  amministrativo  e'
          affidato  in  custodia,  a  spese  del  responsabile  della
          violazione, ad uno dei soggetti individuati  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 214-bis. 
            4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
          ai veicoli di proprieta' dei cittadini  italiani  residenti
          nel comune di Campione d'Italia. 
            4.bis (soppresso)