Art. 37. 
 
      (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati 
         al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, si  applicano  anche  alle  ipotesi  di  fondi
intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di  cui
al comma 1 sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti
non determinano obbligo di  accantonamento  da  parte  delle  sezioni
della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di  somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici. 
 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  294,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          Finanziaria 2006) e' il seguente: 
              «294. Sottrazione alle procedure  esecutive  dei  fondi
          destinati a servizi sanitari. 
              I fondi  destinati,  mediante  aperture  di  credito  a
          favore dei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e
          periferici  del  Ministero  della  salute,  a   servizi   e
          finalita' di  sanita'  pubblica  nonche'  al  pagamento  di
          emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti  al  personale
          amministrato o di spese per servizi  e  forniture  prestati
          agli uffici  medesimi,  non  sono  soggetti  ad  esecuzione
          forzata.».