Art. 37 
 
             Liberalizzazione del settore dei trasporti 
 
  1. Il Governo con uno o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.  400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, sentite  le  Commissioni  parlamentari  che  si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana  le  disposizioni  volte  a
realizzare una compiuta  liberalizzazione  nel  settore  ferroviario,
aereo e marittimo. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  individuare  tra   le   Autorita'   indipendenti   esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste  dal
presente articolo; 
    b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera  a)  le  seguenti
funzioni: 
  1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie  alle
infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali; 
  2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di
concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati,  i  criteri
per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni e dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'orientamento  ai  costi  e  l'equilibrio  economico  delle  imprese
regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e  delle
eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 
  3) stabilire le  condizioni  minime  di  qualita'  dei  servizi  di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 
  4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione  dei
servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei
capitolati delle medesime gare. 
  3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate  dal  comma  2  del
presente articolo, l'Autorita'  individuata  ai  sensi  del  medesimo
comma: 
    a) puo' sollecitare e  coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici; 
    b) determina i criteri per la redazione della contabilita'  delle
imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la
concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese
integrate; 
    c) propone  all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la
decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento; 
    d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le   informazioni   e
l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
    e) se  sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli
ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di
trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri
contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,
chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto
apposito verbale; 
    f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli  atti
di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti
sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano
motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare; 
    g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni  presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti
esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini
dell'esercizio delle sue competenze; 
    h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e  poco  onerose
per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra
esercenti e utenti; 
    i) ferme restando le  sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti
amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di
servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa
all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti; 
    l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1  per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 
  1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano
le informazioni nel termine stabilito; 
  2) i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di  fornire  ovvero
presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'
rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o
incompleto i chiarimenti richiesti; 
    m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato  dell'impresa
interessata. 
  4. Restano ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle
disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano
ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e
di promozione degli investimenti. Restano altresi'  ferme  e  possono
essere  contestualmente  esercitate  le   competenze   dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10  ottobre  1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145  e  2  agosto
2007, n.  146,  e  le  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163 e le competenze dell'Agenzia per  le  infrastrutture  stradali  e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98. 
  5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici  nei
modi piu'  opportuni  i  provvedimenti  di  regolazione  e  riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo  stato  della  disciplina  di
liberalizzazione  adottata  e  la  parte  ancora  da   definire.   La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta  efficace
fino  a  quando  e'  sostituita   dalla   regolazione   posta   dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
dal presente articolo. 
  6. Alle attivita' di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si
provvede come segue: 
    a) nel limite delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2; 
    b)   mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle
infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore
all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'
determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati
rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel
termine l'atto si intende approvato.  Ai  fini  dell'esercizio  delle
competenze  previste  dal  presente  articolo  l'Autorita'   provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane  disponibili  a  legislazione
vigente.