Art. 37 Misure per il trasporto ferroviario 1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalita' di finanziamento. L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorita' predispone una relazione al Governo e al Parlamento. 2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse; b) la lettera b-bis) e' soppressa.