Art. 37 

 

				 
             Obblighi in materia di controllo dei prezzi 
                     e di contabilita' dei costi 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi  dell'articolo
45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita'
puo' imporre obblighi in materia di recupero dei  costi  e  controlli
dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai  costi,
nonche' l'obbligo di disporre  di  un  sistema  di  contabilita'  dei
costi,  qualora  l'analisi  del  mercato  riveli  che  l'assenza   di
un'effettiva  concorrenza  comporta   che   l'operatore   interessato
potrebbe mantenere prezzi ad  un  livello  eccessivamente  elevato  o
comprimerli  a  danno  dell'utenza  finale.  Per   incoraggiare   gli
investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti  di  prossima
generazione, l'Autorita' tiene conto  degli  investimenti  effettuati
dall'operatore e gli  consente  un'equa  remunerazione  del  capitale
investito, purche' congruo, in  considerazione  di  eventuali  rischi
specifici di un nuovo  progetto  particolare  di  investimento  nella
rete.". 
 
          Note all'art. 37: 
              Il  testo   dell'articolo   50   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e
          di contabilita' dei costi. 
              1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati  tipi  di
          interconnessione e  di  accesso  l'Autorita'  puo'  imporre
          obblighi in materia di recupero dei costi e  controlli  dei
          prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano  orientati  ai
          costi, nonche' l'obbligo  di  disporre  di  un  sistema  di
          contabilita'  dei  costi,  qualora  l'analisi  del  mercato
          riveli che l'assenza di un'effettiva  concorrenza  comporta
          che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un
          livello  eccessivamente  elevato  o  comprimerli  a   danno
          dell'utenza  finale.  Per  incoraggiare  gli   investimenti
          effettuati dall'operatore  anche  nelle  reti  di  prossima
          generazione, l'Autorita'  tiene  conto  degli  investimenti
          effettuati   dall'operatore   e   gli   consente    un'equa
          remunerazione del capitale investito, purche'  congruo,  in
          considerazione di eventuali rischi specifici  di  un  nuovo
          progetto particolare di investimento nella rete. 
              2. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di
          recupero dei costi o metodi di  determinazione  dei  prezzi
          resi obbligatori servano a  promuovere  l'efficienza  e  la
          concorrenza sostenibile ed ottimizzino  i  vantaggi  per  i
          consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto
          dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 
              3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare  i
          propri prezzi ai costi,  ha  l'onere  della  prova  che  il
          prezzo applicato  si  basa  sui  costi,  maggiorati  di  un
          ragionevole margine di  profitto  sugli  investimenti.  Per
          determinare i costi di un'efficiente fornitura di  servizi,
          l'Autorita' puo' approntare una metodologia di contabilita'
          dei costi indipendente da  quella  usata  dagli  operatori.
          L'Autorita'  puo'  esigere  che  un  operatore  giustifichi
          pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. 
              4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia  imposto
          un sistema di contabilita' dei  costi  a  sostegno  di  una
          misura  di  controllo  dei  prezzi,  sia   pubblicata   una
          descrizione,  che  illustri  quanto   meno   le   categorie
          principali di costi  e  le  regole  di  ripartizione  degli
          stessi. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi
          e' verificata da  un  organismo  indipendente  dalle  parti
          interessate,  avente  specifiche   competenze,   incaricato
          dall'Autorita'. E' pubblicata annualmente una dichiarazione
          di conformita' al sistema. I costi relativi alle  verifiche
          rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.".