Art. 37 
 
Disciplina delle gare per la distribuzione  di  gas  naturale  e  nel
                        settore idroelettrico 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le 
  Seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente:  «Alle  gare
di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni  territoriali,
societa'  per  azioni  o  a   responsabilita'   limitata,   anche   a
partecipazione pubblica, e  societa'  cooperative  a  responsabilita'
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  gestiscono  di   fatto,   o   per
disposizioni di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per  contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto  o  di  una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al  primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o  indirettamente  controllate
ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  nonche'  al  socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge  14  settembre  2011,  n.
148, e alle societa' a  partecipazione  mista,  pubblica  e  privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»; 
  b) il  primo  periodo  dell'articolo  15,  comma  10,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti: 
  «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime  gare
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14,  comma  1,
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti  o
le loro controllate,  controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi  dalla
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o  di
una procedura non ad evidenza pubblica. Per  le  prime  gare  di  cui
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  successive  modifiche  e
integrazioni." 
  2. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  46-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione  di
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai  sensi
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le  gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione  gas  in  conformita'
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93. 
  3. In sede di affidamento del servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono  fatti
salvi gli obblighi in materia di  tutela  dell'occupazione  stabiliti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  28,  comma  6,  del
decreto  legislativo  23  maggio  2010,  n.   164,   che,   a   causa
dell'obbligatorieta',  non  costituiscono  elemento  di   valutazione
dell'offerta. 
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 ,  n.  79,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'amministrazione
competente, cinque anni prima dello scadere  di  una  concessione  di
grande derivazione d'acqua  per  uso  idroelettrico  e  nei  casi  di
decadenza, rinuncia e revoca,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse  pubblico
ad un diverso uso delle  acque,  incompatibile  con  il  mantenimento
dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza  pubblica,
nel rispetto della normativa vigente e dei principi  fondamentali  di
tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione,  per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso   della
concessione per un periodo  di  durata  ventennale,  avendo  riguardo
all'offerta di miglioramento  e  risanamento  ambientale  del  bacino
idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale,
alla consistenza e qualita' del piano di interventi  programmati  per
assicurare la  conservazione  della  capacita'  utile  di  invaso  e,
prioritariamente, all'offerta economica per  l'acquisizione  dell'uso
della risorsa idrica e degli altri  beni  oggetto  di  concessione  e
all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata; 
  b) al comma 2, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Con  lo  stesso
decreto e' determinata la percentuale dell'offerta economica  di  cui
al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei
costi  dell'energia  elettrica  a  beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto.». 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25,  comma  1,  del
Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre  1933,  n.  1775,  il
bando di  gara  per  l'attribuzione  di  una  concessione  di  grande
derivazione  ad  uso  idroelettrico   prevede,   per   garantire   la
continuita' gestionale, il trasferimento dal  concessionario  uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione,  comprensivo  di  tutti  i  rapporti
giuridici afferenti alla concessione. 
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato
e concordato tra questi e l'amministrazione  concedente  prima  della
fase di offerta e reso noto nel bando di gara.  Il  corrispettivo  e'
determinato con riferimento al valore di mercato dei  beni  materiali
diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di
cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, inteso come valore di
ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario  degrado,
e con riferimento agli investimenti effettuati sui  beni  di  cui  al
citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza
della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso
tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui  due  indicati
rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi
oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche
territorialmente competente, i  quali  operano  secondo  sperimentate
metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina. 
  7. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e  parita'  di
trattamento tra gli operatori economici,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri
generali per la determinazione  secondo  criteri  di  economicita'  e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei  canoni
di concessione ad uso idroelettrico. 
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre 2005, n. 266.