Art. 37. 
 
  Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte  di
musica, di parola e di danze o di mimica, quali le  riviste  musicali
ed opere simili, in cui la parte musicale non ha  funzione  o  valore
principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo
patto  contrario,  spetta  all'autore  della  parte  coreografica   o
pantomimica  e,  nelle  riviste  musicali,  all'autore  della   parte
letteraria. 
 
  Con le modificazioni richieste dalle  norme  del  comma  precedente
sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli  35  e
36.