Art. 37. E' data facolta' ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza, o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 dicembre 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalita'. Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i termini dell'avvenuta dichiarazione.