Art. 37.
                   Fabbricati di nuova costruzione



Il  reddito  dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare
il  reddito  complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale il
fabbricato  e'  divenuto  atto  all'uso  cui  e' destinato o e' stato
comunque utilizzato dal possessore.