Art. 37.
               Inquadramento dei professori associati

  Il  personale  che  consegue  il  primo  giudizio  di  idoneita' e'
inquadrato   nella  seconda  fascia  dei  professori  universitari  a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto agli
effetti  giuridici  ed  ai  fini  economici da quella della effettiva
assunzione  in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo
per  effetto  dei  riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo
art. 104.
  Nel  caso  di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione
ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevoli.
  Agli  incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneita'
a  professore associato e' attribuita da seconda classe di stipendio,
salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 36.