ART. 37.
(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale
                   nell'anno scolastico 1979-1980)

  Gli  insegnanti  incaricati  nella  scuola  secondaria,  nei  licei
artistici  e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un
incarico  annuale  di insegnamento nello anno scolastico 1979-1980 ed
abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'insegnamento  ai  sensi  del
precedente   articolo  35,  sono  immessi  in  ruolo  con  decorrenza
giuridica dal 10 settembre 1984.
  L'assegnazione   della   sede   e'  disposta  a  partire  dall'anno
scolastico  1985-1986,  secondo  modalita' analoghe a quelle previste
dal   precedente   articolo   36,   terzo  comma,  dando  precedenza,
nell'ordine,  agli  insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per
effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.
  Gli  insegnanti  incaricati,  di  cui  al  presente  articolo, sono
mantenuti  in  servizio  sino  al termine dell'anno scolastico in cui
viene  ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui
al precedente articolo 35.
  Coloro  che  conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti
in  servizio  sino  all'immissione  in  ruolo  prevista  dal presente
articolo.
  Il  mantenimento  in  servizio  e'  limitato al numero delle ore di
insegnamento  per  il  quale  gli  insegnanti,  di  cui  al  presente
articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo
restando  il  diritto  ad  ottenere  il  completamento  di orario con
priorita'  rispetto  agli  aspiranti a supplenze annuali ai sensi del
precedente articolo 15.