ART. 37.
                           (Stanziamenti)

  1. Con legge finanziaria e' determinata ogni anno l'entita' globale
dei  fondi  destinati  per  il triennio successivo alla "Cooperazione
allo sviluppo", bilaterale e multilaterale.
  2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato
destinati  all'aiuto  pubblico  allo  sviluppo  in tutte le sue forme
dovranno  essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali
dello Stato.
  3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attivita' di
cooperazione  sono  integrati  di diritto dalle somme stanziate e non
erogate  alla data di entrata in vigore della presente legge, in base
alle  preesistenti  disposizioni  di  legge  sulla cooperazione con i
Paesi  in  via  di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la
fame nel mondo.
  4.  Con  gli  stanziamenti  disposti  sul Fondo di cooperazione, la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a
provvedere  alle  spese  per  il  personale  aggiuntivo  di  cui agli
articoli  12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed
il  funzionamento  della Direzione generale stessa e della Segreteria
del  CICS,  del  Comitato  consultivo  e  del  Comitato  direzionale,
sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi
esterni  di  carattere  tecnico  e operativo, direttamente e senza le
formalita'  previste  nell'articolo  24  del  regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennita' di lavoro
straordinario  e  per le missioni del dipendente personale ordinario,
comandato  e  aggiuntivo;  per  le  missioni, all'estero e in Italia,
disposte  dalla  Direzione generale per l'espletamento dei compiti di
controllo,  gestione  e  valutazione  di  cui  agli articoli 10 e 12,
nonche'  per  il  finanziamento delle visite in Italia di qualificate
personalita'  di  Paesi  in  via  di sviluppo e di organismi donatori
bilaterali  e  multilaterali,  invitate  per  la  trattazione, con la
Direzione  generale,  dei  problemi  attinenti, in applicazione della
presente  legge,  alla  cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina
sulla  base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la
quota  massima  di  stanziamento sul fondo da destinare alle spese di
cui  al presente comma; detta quota non potra' comunque superare il 5
per   cento   dello  stanziamento  in  bilancio  per  ogni  esercizio
finanziario.
 
          Nota all'art. 37, comma 4:
            Il   R.D.   n.   1058/1929  concerne  l'approvazione  del
          regolamento  sui  servizi del Provveditorato generale dello
          Stato.   Le   formalita'  previste  dall'art.  24  sono  le
          seguenti:
            "Tutte    le    spese    di   ufficio   necessarie   alle
          amministrazioni centrali ed agli uffici provinciali debbono
          essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:
              a)  con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le
          spese  di  carattere  ordinario escluse quelle di carattere
          fisso  o  continuativo  o calcolate a tariffa, per le quali
          vengono  concesse  assegnazioni a forfait come all'articolo
          seguente,  e  quelle inferiori a L. 2.000 facenti carico ai
          capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso;
              b)  con  autorizzazioni  concesse  caso per caso per le
          spese  di  carattere  eccezionale  superiori alle L. 2.000,
          quando  facciano  carico  a  capitoli  non amministrati dal
          Provveditorato;
              e)   con   l'approvazione   dei   fabbisogni   per   le
          somministrazioni  di  materiale  da  farsi direttamente dal
          Provveditorato.
              I  fabbisogni  preventivi  di  cui alle lettere a) e c)
          dovranno  essere  trasmessi  entro  i  termini  che saranno
          stabiliti dal Provveditorato.
              Il   pagamento   delle  spese  predette  potra'  essere
          effettuato   con   mandati   diretti   o   con   ordini  di
          accreditamento   a  favore  dei  funzionari  incaricati  di
          eseguirle.   I   consegnatari  e  vice  consegnatari  delle
          amministrazioni  centrali  potranno  quindi,  provvedere al
          pagamento  delle  spese  cosi'  approvate  anche  per somme
          eccedenti  i  limiti  fissati  dal R.D. 20 ottobre 1924, n.
          1796".