ART. 37. (Dotazioni organiche) 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. 2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.