ART. 37. 
                        (Dotazioni organiche) 
 
  1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del  personale
non dirigenziale della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
determinata secondo quanto previsto dalla  tabella  B  allegata  alla
presente legge. 
  2.  Oltre  al  personale  appartenente  al  ruolo  organico   delle
qualifiche funzionali, possono essere chiamati,  nei  limiti  di  cui
alla predetta tabella B, in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti
pubblici anche economici. Per particolari  esigenze  tecniche  e  con
decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  possono  essere
conferiti, nei limiti di cui alla  tabella  B,  incarichi  a  persone
particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 
  3.  Le  qualifiche  funzionali  ed  i  profili  professionali   del
personale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   sono
disciplinati secondo  le  disposizioni  vigenti  in  materia  per  le
amministrazioni dello Stato.