Art. 37. 
      (Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione) 
1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della  giunta  non
ne comporta le dimissioni. 
2. Il sindaco, il presidente della  provincia  e  la  giunta  cessano
dalla carica in caso di  approvazione  di  una  mozione  di  sfiducia
costruttiva espressa per appello nominale con voto della  maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia. 
3. La mozione  deve  essere  sottoscritta  da  almeno  un  terzo  dei
consiglieri e puo' essere proposta  solo  nei  confronti  dell'intera
giunta;   deve    contenere    la    proposta    di    nuove    linee
politico-amministrative, di  un  nuovo  sindaco  o  presidente  della
provincia e di una nuova giunta  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 34. 
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e
non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. 
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione
del nuovo esecutivo proposto. 
6. Alla sostituzione di singoli componenti  la  giunta  dimissionari,
revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della
provincia, o cessati dall'ufficio per  altra  causa,  provvede  nella
stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente. 
7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha  effetto  dalla
elezione della nuova giunta. 
8. Lo statuto puo'  prevedere,  nelle  forme  indicate  dal  presente
articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva  degli  amministratori,
eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e  di
istituzioni dipendenti.