Art. 37. (Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione) 1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni. 2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia. 3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformita' a quanto previsto dall'articolo 34. 4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. 5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto. 6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente. 7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla elezione della nuova giunta. 8. Lo statuto puo' prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.