Art. 37. (Competenza del funzionario delegato) 1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato e' elevato a lire 200 milioni.
Note all'art. 37: - Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 967/1977 (Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari), che viene parzialmente modificato dall'articolo 3 della presente legge, e' il seguente: "I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni". - Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 1/1987 (in Gazzetta Ufficiale n. 3, del 5 gennaio 1987), recante "Proroga dei termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti", convertito dalla legge n. 64/1987 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1987), che viene parzialmente modificato dal presente articolo, e' il seguente: "3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato e' elevato a lire 100 milioni".