Art. 37. 
          Consolidamento proporzionale alla partecipazione 
  1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese
sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il  controllo
congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purche'
la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali  indi-
cate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile. 
  2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene  secondo  il
criterio della proporzione con la partecipazione posseduta. 
(VII Direttiva, art. 32).