(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
Gli Stati parti vigilano affinche': 
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene  o  trattamenti
crudeli,  inumani  o   degradanti.   Ne'   la   pena   capitale   ne'
l'imprigionamento a vita senza possibilita' di rilascio devono essere
decretati per reati commessi da persone di eta' inferiore a  diciotto
anni; 
b) nessun fanciullo sia privato di liberta'  in  maniera  illegale  o
arbitraria.  L'arresto,  la  detenzione  o  l'imprigionamento  di  un
fanciullo devono essere  affettuati  in  conformita'  con  la  legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata piu'
breve possibile; 
c) ogni fanciullo privato di liberta' sia trattato con umanita' e con
il rispetto dovuto alla dignita' della persona umana ed in maniera da
tener  conto  delle  esigenze  delle  persone  della  sua  eta'.   In
particolare, ogni fanciullo privato di liberta' sara' separato  dagli
adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse
preminente del fanciullo,  ed  egli  avra'  diritto  di  rimanere  in
contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite,
tranne che in circostanze eccezionali; 
d)  i  fanciulli  privati  di  liberta'  abbiano  diritto  ad   avere
repidamente accesso  ad  un'assistenza  giuridica  o  ad  ogni  altra
assistenza adeguata, nonche' il diritto di  contestare  la  legalita'
della loro privazione di  liberta'  dinnanzi  un  Tribunale  o  altra
autorita' competente, indipendente ed imparziale,  ed  una  decisione
sollecita sia adottata in materia.