Art. 37.
             Procedimento penale in cui sia interessata
                      una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno  e  il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalita' di tutela della persona
handicappata,  in  relazione  alle  sue  esigenze  terapeutiche  e di
comunicazione, all'interno dei locali di  sicurezza,  nel  corso  dei
procedimenti  giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e
di espiazione della pena.