Art. 37 
                        (Disposizioni finali) 
  1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n.  968,  ed  ogni  altra
disposizione in contrasto con la presente legge. 
  2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto
comma dell'articolo 10 della legge  18  aprile  1975,  n.  110,  come
modificato dall'articolo 1 della  legge  25  marzo  1986,  n.  85,  e
dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e' soppresso. 
  3. Ferme restando  le  disposizioni  che  disciplinano  l'attivita'
dell'Ente nazionale per  la  protezione  degli  animali,  le  guardie
zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la
vigilanza  sull'applicazione  della  presente  legge  e  delle  leggi
regionali in materia di caccia a norma  dell'articolo  27,  comma  1,
lettera b). 
 
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Nota all'art. 37:
            - Per il titolo della legge n. 968/1977 si veda  in  nota
          all'art. 7.
            -  Il  testo  dell'art.  10,  sesto comma, della legge n.
          110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il
          controllo delle armi, delle munizioni e  degli  esplosivi),
          cosi'  come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge n.
          36/1990, e' il seguente: "La detenzione di armi  comuni  da
          sparo  per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel
          numero  di  tre  per le armi comuni da sparo, di sei per le
          armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma,
          della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le  armi
          per  uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in
          misura superiore e' subordinata  al  rilascio  di  apposita
          licenza  di collezione da parte del questore, nel limite di
          un esemplare per ogni modello del  catalogo  nazionale;  il
          limite  di  un esemplare per ogni modello non si applica ai
          fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche  di  armi
          ad avancarica".